Ridotta la sanzione inflitta a Lauber

Per una serie di violazioni dei doveri d’ufficio, l’Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione aveva inflitto al procuratore generale della Confederazione Michael Lauber una riduzione salariale dell’8 per cento per la durata di un anno. Il Tribunale amministrativo federale conferma ora in parte i rimproveri mossi a Lauber e riduce la sanzione di tre punti percentuali.

 
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Foto: Keystone

Nel mese di maggio 2019, l’Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC) aveva avviato un procedimento disciplinare nei confronti del procuratore generale della Confederazione Michael Lauber, per una serie di sospette violazioni dei doveri d’ufficio commesse nell’ambito di alcuni incontri con il presidente della FIFA Gianni Infantino. A inizio gennaio 2020 il procedimento è stato esteso anche al comportamento tenuto da Lauber nell’ambito delle inchieste e in generale nei confronti dell’AV-MPC.

Con decisione del 2 marzo 2020, l’AV-MPC ha inflitto a Lauber una riduzione salariale dell’8 per cento per la durata di un anno, in ragione di una serie di violazioni, in parte gravi, a vari doveri d’ufficio. Il procuratore generale della Confederazione ha quindi impugnato la sanzione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), postulando il suo annullamento come pure l’abbandono del procedimento disciplinare e respingendo tutti i rimproveri di violazione dei doveri d’ufficio in quanto infondati. Lauber ha rimproverato inoltre all’AV-MPC diversi di vizi di forma, tra cui la prevenzione, l’accertamento incompleto dei fatti e la violazione del diritto di essere sentito.

Diritto di essere sentito violato su un punto
Adito col ricorso, il TAF ha esaminato anzitutto la procedura formale seguita durante l’inchiesta e i rimproveri considerati, in conseguenza dei quali l’AV-MPC ha adottato la misura disciplinare contestata. La corte non ha invece esaminato quegli elementi fattuali che, pur essendo stati analizzati dall’AV-MPC nel proprio rapporto disciplinare, non configuravano gli estremi di una violazione dei doveri d’ufficio, rispettivamente configuravano violazioni ritenute prescritte.

Con riferimento alle diverse violazioni del diritto di essere sentito, indicate nel ricorso, va detto che il TAF le ha respinte tutte ad eccezione della constatazione secondo cui Lauber non ha mai potuto consultare taluni atti del fascicolo. Essa, tuttavia, è da ritenersi sanata in sede ricorsuale, nell’ambito del procedimento dinanzi al TAF, durante il quale il procuratore generale della Confederazione ha avuto modo di accedere all’intero fascicolo. Le altre censure formali non hanno invece trovato conferma.

In seguito il TAF ha esaminato una ad una le violazioni dei doveri d’ufficio rimproverate a Lauber e considerate rilevanti nella commisurazione della sanzione inflitta, ossia gli atti compiuti nella gestione del conflitto d’interessi e l’inosservanza in quattro occasioni del disciplinamento previsto per le supplenze, le violazioni dell’obbligo di fedeltà connesse alle false indicazioni fornite relativamente ai due incontri dell’8 luglio 2015 e del 16 giugno 2017 nonché il rimprovero di aver ostacolato le indagini dell’AV-MPC e l’accusa di slealtà nei confronti di quest’ultima.

Comportamento sleale nei confronti dell’AV-MPC: solo negligenza lieve
Il TAF conferma la ripetuta inosservanza del disciplinamento previsto per le supplenze e la conseguente violazione del codice di condotta emanato dallo stesso procuratore generale della Confederazione. Nella fattispecie, in virtù di tale disciplinamento Lauber avrebbe dovuto delegare ai sostituti procuratori generali sia il compito di concedere le autorizzazioni a deporre per i suoi collaboratori sia il disciplinamento dell’assunzione delle spese legali sostenute da questi ultimi e da lui stesso. Su questi punti, come nel suo intervenire sulla trasmissione di documenti all’autorità inquirente, il procuratore generale della Confederazione si è trovato indubbiamente confrontato a un conflitto d’interessi. Il TAF constata pertanto che in queste quattro occasioni Lauber ha effettivamente commesso una grave negligenza violando il proprio obbligo di ricusazione. Secondo la corte, Lauber non ha invece ostacolato, influendo sui sostituti procuratori generali, il corso dell’inchiesta. Di conseguenza, sotto questo aspetto considera infondato il rimprovero di violazione dei doveri d’ufficio.

Il tribunale ridimensiona inoltre il rimprovero di slealtà nei confronti dell’autorità di vigilanza. Con le dichiarazioni rilasciate nei confronti dell’AV-MPC nell’ambito della conferenza stampa indetta nel maggio 2019, Lauber ha senza dubbio oltrepassato i limiti ammissibili. Considerato però che a quel momento il rapporto di fiducia era già compromesso, tale colpa deve essere considerata una negligenza lieve, anziché negligenza grave come stabilito nella decisione impugnata.

Lauber ha dichiarato intenzionalmente il falso
Secondo l’AV-MPC, le false dichiarazioni rilasciate ad essa da Lauber in merito a due incontri da lui tenuti, sono costitutive di una grave violazione dei doveri d’ufficio. Nello specifico, a giudizio dell’autorità di vigilanza, le dichiarazioni rilasciate dal procuratore generale della Confederazione circa il contenuto dell’incontro dell’8 luglio 2015 con André Marty, capo dell’informazione dell’MPC, e con il procuratore capo dell’Alto Vallese Rinaldo Arnold, sono inverosimili. Infatti, considerato l’identico tenore delle dichiarazioni rilasciate, l’AV-MPC presume che vi sia stata collusione tra gli interessati. Di diverso avviso il TAF, che non ha invece rilevato indizi di un’intesa in tal senso. Secondo i considerandi della sentenza, le altre circostanze, segnatamente il fatto che a quel momento la candidatura di Infantino alla presidenza della FIFA non entrasse ancora in linea di conto, non consentono di escludere che quell’incontro, come deposto da Lauber, fosse stato effettivamente consacrato alla discussione di questioni generali di diritto penale, e non a questioni calcistiche, come invece presunto dall’autorità di vigilanza. Di conseguenza, su questo punto, il TAF ha considerato infondata la censura in merito alla violazione dei doveri d’ufficio.

Diverso è invece il giudizio della corte in merito alle dichiarazioni rilasciate dal procuratore generale della Confederazione sull’incontro del 16 giugno 2017, al quale stando agli atti parteciparono Lauber, Marty, Arnold, Infantino e forse una quinta persona. Nessuno dei partecipanti afferma di ricordare questo appuntamento. Secondo il TAF, già solo questo aspetto, corroborato poi da altre circostanze, è sufficiente per rendere inverosimili le dichiarazioni di Lauber. Secondo l’esperienza generale della vita, una simile amnesia collettiva è semplicemente inverosimile. Il TAF ha constatato quindi che nell’interrogatorio del 12 novembre 2018 il procuratore generale della Confederazione ha dichiarato il falso all’AV-MPC, tacendo intenzionalmente il terzo incontro con il presidente della FIFA Infantino. Su questo aspetto la corte ha dunque confermato la grave violazione dei doveri d’ufficio e dell’obbligo di lealtà rimproverata a Lauber.

La riduzione dello stipendio quale tipo di sanzione è corretta
In sintesi, la corte conferma che il procuratore generale della Confederazione ha commesso varie violazioni dei doveri d’ufficio e che l’inchiesta disciplinare conclude per una decisione formalmente corretta. Tuttavia, il TAF contesta all’autorità di vigilanza l’uso, nel rapporto disciplinare, di un tono a volte aggressivo. A titolo esemplificativo, l’AV-MPC, da una parte esagera nell’affermare che Lauber denoterebbe una concezione fondamentalmente erronea della propria professione, e dell’altra ometterebbe di riconoscere gli aspetti piuttosto “progressisti” del suo operato quale procuratore generale della Confederazione come pure le precedenti valutazioni positive espresse dalla stessa autorità di vigilanza in merito all’attività dell’interessato. Inoltre anche altre contestazioni risultano infondate. Pertanto, il TAF accoglie parzialmente il ricorso.

Le violazioni dei doveri d’ufficio confermate e la loro gravità giustificano comunque la decisione adottata dall’AV-MPC di sanzionare Lauber con la riduzione dello stipendio, ovvero con la sanzione disciplinare più grave tra quelle contemplate dalla legge. Quanto all’entità della riduzione inflitta, occorre tener conto dei rimproveri rivelatisi infondati. Ciò posto il TAF ritiene corretta una riduzione salariale di media entità e ordina pertanto, nei confronti del procuratore generale della Confederazione, una riduzione salariale del 5 per cento per la durata di un anno.

Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

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