Comunicato stampa relativo alla sentenza A-1510/2020

Assistenza amministrativa alla Francia: UBS non ha più la qualità di parte

L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha disconosciuto a giusta ragione a UBS la qualità di parte nelle procedure ancora pendenti concernenti una domanda di assistenza amministrativa presentata dalla Francia. Questa la conclusione a cui giunge il Tribunale amministrativo federale, che pertanto respinge il ricorso interposto da UBS.

15.07.2020

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Foto: Keystone
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Nella sua ultima sentenza riguardante la domanda di assistenza amministrativa presentata dalla Francia l'11 maggio 2016, il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina se l'istituto bancario UBS Switzerland SA (in seguito: UBS) abbia la qualità di parte nelle procedure ancora pendenti. Nella propria domanda, l'autorità fiscale francese (Direction Générale des Finances Publiques; DGFP) chiedeva che le fossero trasmessi i dati concernenti 40 000 conti UBS.

 

Cronologia della procedura

Nell'ottobre 2016, il TAF[1] aveva riconosciuto a UBS la qualità di parte nella menzionata procedura di assistenza amministrativa. Nel febbraio 2018, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) aveva emanato, nell'ambito di una serie di «procedure pilota», otto decisioni finali in cui disponeva che l'assistenza amministrativa richiesta fosse prestata. Nel luglio dello stesso anno, il ricorso interposto da UBS contro tali decisioni era stato accolto dal TAF[2], nella misura in cui era entrato nel merito. L'AFC si era aggravata contro tale sentenza ottenendo ragione: nel luglio 2019, il Tribunale federale (TF)[3] aveva stabilito che la «domanda fondata su una lista» («Listenersuchen») presentata dalla Francia era ammissibile, confermato l'obbligo di prestare assistenza amministrativa alla DGFP e annullato la sentenza del TAF del luglio 2018. Su queste premesse, nel febbraio 2020 l'AFC ha negato a UBS la qualità di parte in tutte le procedure individuali per i quali non era stata emanata una decisione finale. UBS ha impugnato questa decisione dinanzi al TAF.

 

Nessun interesse degno di protezione

In quest'ultima sentenza, il TAF constata ora che UBS ha già condotto una procedura giudiziaria fino in ultima istanza. In tale contesto ha avuto la possibilità di difendere la propria posizione e di far esaminare integralmente tutte le sue censure. Nella sentenza del 26 luglio 2019, il TF si era già occupato esaurientemente dei timori espressi da UBS, concludendo che erano infondati. Data l'esistenza di tale decisione di merito definitiva dell'Alta Corte, l'esito della procedura in caso di nuovo ricorso dell'istituto bancario non può ritenersi incerto. In queste circostanze, l'interesse di UBS a partecipare nuovamente a un'ulteriore procedura non è (più) degno di essere protetto.

 

Procedimento penale in Francia

UBS teme che l'autorità fiscale francese produca i dati richiesti mediante assistenza amministrativa come materiale probatorio nel procedimento penale attualmente pendente in Francia nei suoi confronti. Per avvalorare questi timori, rimanda a una sentenza del tribunale francese competente che non era ancora stata considerata nella procedura dinanzi al TF. In tale sentenza, il tribunale francese ha stabilito che alcuni dati del 2015 forniti tramite assistenza amministrativa erano stati utilizzati illecitamente anche nel procedimento penale pendente nei confronti di UBS. A giudizio del TAF, tuttavia, non vi sono ragioni di credere che ciò possa mettere in dubbio la credibilità delle garanzie emesse dalla Francia nel 2017, chiaramente riferite a prestazioni future di assistenza amministrativa. Il TAF si è già occupato approfonditamente di tali garanzie risalenti al luglio 2017, ritenendole sufficienti. Pertanto, la sentenza francese non può comportare una modifica dello stato di fatto suscettibile di giustificare un esito diverso della procedura. Dato l'esito già predeterminato, UBS non ha alcun interesse degno di protezione a partecipare alla procedura.

 

Di conseguenza, il 12 febbraio 2020 l'AFC ha disconosciuto a giusta ragione la qualità di parte a UBS riguardo alle procedure individuali ancora pendenti. Per questo motivo, il TAF respinge il ricorso interposto da UBS.

 

Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale nei limiti previsti dall'articolo 84a della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (ossia se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; spetterà al Tribunale federale a determinare se tali presupposti sono adempiuti nella fattispecie).

 


[1] Sentenza A-4974/2016 del 25 ottobre 2016

[2] Sentenza A-1488/2018 del 30 luglio 2018

[3] Sentenza 2C_653/2018 del 26 luglio 2019