Collegio giudicante

Costituzione del collegio giudicante

 

Per «costituzione del collegio giudicante» si intende la procedura seguita per comporre i collegi di giudici incaricati di giudicare una causa. In seno al Tribunale amministrativo federale (TAF) i criteri da considerare per designare i giudici ai quali attribuire le cause sono definiti nel regolamento del TAF (RTAF, RS 173.320.1). 

Di regola, il collegio giudicante è composto da tre giudici. Alcune cause vengono giudicate da un giudice unico, all’occorrenza con l’approvazione di un secondo giudice, altre da un collegio di cinque giudici.

Il collegio giudicante viene normalmente costituito all’inizio di un procedimento. In caso di bisogno possono essere costituiti collegi composti da giudici di corti diverse, per esempio se:

  • deve essere giudicata una questione di diritto che riguarda materie comuni alle corti;
  • per giudicare una questione di diritto sono necessarie le conoscenze specialistiche di un’altra corte;
  • occorre aiutare i giudici di altre corti per equilibrare il carico di lavoro.

Componente automatica e componente manuale

La costituzione dei collegi giudicanti in seno al TAF si basa su due componenti: una automatica e una manuale.

Per la componente automatica, il Tribunale utilizza un software denominato internamente «Bandlimat», che tiene conto per esempio delle lingue di lavoro dei giudici, del loro tasso di occupazione o di specializzazioni.

I criteri che non possono essere integrati nel software per l’attribuzione delle cause per motivi tecnici, sono presi in considerazione manualmente. L’attribuzione o la ripartizione manuale avviene, ad esempio, nel caso di procedure connesse (collegate l’una all’altra), in presenza di motivi di ricusazione, nei casi in cui un o una giudice lascia il Tribunale (per es. pensionamenti), di assenze improvvise o per equilibrare il carico di lavoro. La componente manuale è dunque parte integrante del processo di costituzione del collegio giudicante. I criteri, considerati automaticamente o manualmente, sono definiti in maniera oggettiva nel regolamento del TAF.

Adeguamento del collegio giudicante

In certi casi può essere necessario adeguare un collegio giudicante, sostituendo il giudice dell’istruzione o uno degli altri giudici. Un collegio viene sempre adeguato per ragioni obiettive importanti, per esempio in caso di assenza improvvisa o se viene accertata soltanto a posteriori l’esistenza di un motivo di ricusazione. In questi casi, i criteri previsti dal regolamento per la costituzione dei collegi giudicanti si applicano per analogia.

L’appartenenza politica non entra in considerazione

L’appartenenza politica dei e delle giudici non viene volutamente presa in considerazione nella costituzione dei collegi giudicanti. Nella loro attività giurisdizionale i giudici e le giudici  sono indipendenti, sottostanno al solo diritto (art. 191c Cost.) e non rappresentano alcun partito.

Software per l’attribuzione delle cause: ruolo pionieristico e continuo sviluppo

Per il TAF, il software utilizzato per attribuire le cause e costituire i collegi giudicanti rappresenta uno strumento utile e importante. Esso serve prima di tutto a gestire le cause in modo efficiente. Il grado di automatizzazione è già molto avanzato. Da questo punto di vista il Tribunale assume un ruolo pionieristico e si adopera per sviluppare continuamente l’intero sistema di costituzione dei collegi giudicanti, al fine di sfruttare ancora meglio il potenziale di automatizzazione nella ripartizione delle cause.

Il sistema di costituzione dei collegi giudicanti ha suscitato anche l’interesse delle Commissioni della gestione delle Camere federali nella loro veste di autorità di alta vigilanza, degli ambienti scientifici e dei media. Sono già stati pubblicati anche dei rapporti di sorveglianza e contributi scientifici che formulano raccomandazioni per il suo ulteriore sviluppo.

Oltre a ciò, il Tribunale ha chiesto a Daniela Thurnherr, professoressa di diritto all’Università di Basilea e giudice a tempo parziale, di sottoporre il sistema a un’analisi critica e di formulare raccomandazioni per il suo ulteriore sviluppo. Sulla base di questo incarico, la professoressa Thurnherr ha redatto un rapporto (in lingua tedesca) intitolato «Spruchkörperbildung durch das Bundesverwaltungsgericht. Überprüfung von Rechtsgrundlagen und Praxis der Spruchkörperbildung am Bundesverwaltungsgericht». Nel suo rapporto, Daniela Thurnherr giunge alla conclusione che il sistema di costituzione dei collegi giudicanti applicato dal TAF è conforme al diritto internazionale e alla Costituzione federale, ed è anche adeguato (comunicato stampa del 17 maggio 2023 e rapporto della prof. Daniela Thurnherr).

Controlling dei collegi giudicanti

Dopo un anno di sperimentazione, nel 2022 il TAF ha introdotto a livello del tribunale un controlling dei collegi giudicanti per tutte le cause introdotte a partire dal 1° gennaio 2022. Ogni quattro mesi, la Commissione amministrativa e le presidenze delle corti ricevono a tal fine una panoramica statistica aggiornata che rispecchia la costituzione dei collegi per i dossier liquidati nell’anno corrente. Questa statistica riporta il numero di cause in cui il collegio è stato costituito automaticamente o (in parte) manualmente. Inoltre, permette di assicurare una documentazione completa dei motivi di adeguamento.