Di principio, le parti possono trasmettere i propri atti (p. es. ricorsi, richieste di proroga dei termini, risposte, inclusi allegati) anche elettronicamente. Le principali condizioni relative alla trasmissione di atti per via elettronica secondo l’articolo 21a PA (RS 172.021) e il regolamento d’esecuzione del Tribunale amministrativo federale del 16 giugno 2020 sulla comunicazione elettronica con le parti (CE-TAF, RS 173.320.6) sono riassunte qui di seguito.
Restano riservati i trattati internazionali e le disposizioni di leggi speciali, come per esempio l’articolo 55 LPGA (RS 830.1), che nelle procedure secondo detta legge non consente al momento la trasmissione elettronica degli atti.
Il CE-TAF non è applicabile alle autorità inferiori. In assenza di base legale e fino a nuovo avviso, non è dunque consentito inoltrare loro validamente atti per via elettronica.
Per poter trasmettere un documento per via elettronica al Tribunale entro il termine utile, la parte o il suo rappresentante devono:
1. possedere una firma elettronica qualificata valida (per i fornitori di servizi riconosciuti, cfr. informazioni disponibili qui),
2. disporre del software per la creazione e la firma di documenti in formato PDF, e
3. essere registrati su una piattaforma di trasmissione riconosciuta, attualmente IncaMail o PrivaSphere, e poterne far uso per inviare i documenti all’indirizzo di posta elettronica ufficiale del Tribunale amministrativo federale.
Nota: per domande o dubbi in merito alla firma elettronica, alla creazione di documenti PDF o all’utilizzo delle piattaforme di trasmissione, è opportuno rivolgersi ai rispettivi fornitori di servizi.
Gli atti da trasmettere per via elettronica devono adempiere le seguenti condizioni:
1. tutti i documenti trasmessi al Tribunale per via elettronica devono essere in formato PDF, devono essere identificati con un nome chiaro e, se necessario, numerati (p. es. ricorso.pdf, allegato.pdf, risposta1.pdf, risposta2.pdf);
2. i documenti PDF che richiedono la firma devono recare la firma elettronica qualificata valida della parte o del suo rappresentante;
3. i documenti PDF devono essere inviati entro il termine utile via IncaMail o PrivaSphere all’indirizzo di posta elettronica ufficiale del Tribunale amministrativo federale, tramite raccomandata eGov (obbligatorio).
Nota sulle e-mail e sui servizi cloud: gli invii elettronici tramite e-mail o servizi cloud (p. es. Google Drive, OneDrive o Dropbox) non adempiono queste condizioni e non sono considerati validi.
Altre indicazioni importanti
- Le parti devono comunicare al Tribunale, come finora, il proprio luogo o indirizzo di domicilio in Svizzera (recapito postale). Se il diritto internazionale o il servizio competente di un altro Stato consentono l’invio diretto di documenti all’autorità, è sufficiente indicare un recapito all’estero.
- Le piattaforme di trasmissione rilasciano una ricevuta di consegna attestante il rispetto dei termini (art. 21a cpv. 3 PA e art. 6 ERV BVGer) solo per determinati tipi di invio (di norma, raccomandata eGov). Va inoltre rispettato il volume di dati massimo consentito. In caso di domande, è opportuno rivolgersi al fornitore di servizi in questione.
- Per quanto concerne i requisiti materiali dell’atto di ricorso, fa stato l’articolo 52 capoverso 1 PA.
- La trasmissione al Tribunale amministrativo federale di atti e relativi allegati in forma cartacea entro il termine utile, per esempio per posta o mediante consegna a una rappresentanza svizzera all’estero, resta possibile e ammessa conformemente alle disposizioni della PA.
- Gli atti giudiziari del Tribunale amministrativo federale (p. es. decisioni incidentali, sentenze, notifiche) sono trasmessi alle parti in forma non elettronica, di norma per posta.
Basi legali
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Legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021)(VwVG, SR 172.021)
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Regolamento d’esecuzione del Tribunale amministrativo federale sulla comunicazione elettronica con le parti (CE-TAF; RS 173.320.6)
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Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA; RS 172.021.2)
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Legge federale sulla firma elettronica (FiEle; RS 943.03)
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Ordinanza sul riconoscimento di piattaforme di trasmissione (RS 272.11)