Comunicato stampa relativo alla sentenza D-4235/2021

Allentamenti per i trasferimenti Dublino verso l’Italia

Nell’ambito dei cosiddetti trasferimenti «take charge» ai sensi dell’accordo di Dublino, non è più necessario chiedere preliminarmente garanzie, neanche per le persone con importanti problemi di salute che non hanno ancora chiesto asilo in Italia. Il Tribunale amministrativo federale si è pronunciato in tal senso in una sentenza di riferimento.

22.04.2022

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Foto: Keystone
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Da quando nel dicembre 2020 con il decreto-legge 130/2020 è stato quasi integralmente abrogato il «decreto Salvini» (decreto-legge 113/2018), le condizioni per i richiedenti l’asilo particolarmente vulnerabili sono migliorate. In una sentenza di riferimento1, il Tribunale amministrativo federale (TAF) analizza la situazione delle persone affette da importanti problemi di salute e precisa la sua precedente giurisprudenza2.

Il collegio giudicante è giunto alla conclusione che la Segreteria di Stato della migrazione non è tenuta, prima di ordinare un trasferimento in Italia nell’ambito dell’accordo di Dublino, a richiedere sistematicamente garanzie individuali alle autorità italiane per ogni persona affetta da importanti problemi di salute.

Distinzione tra «take charge» e «take back»
In virtù del regolamento Dublino III, il TAF distingue due tipi di situazione: quella delle persone che non hanno ancora chiesto asilo in Italia (caso detto «take charge») e quella delle persone che hanno già presentato una domanda d’asilo o la cui domanda è stata respinta (caso detto «take back»). Nei casi «take charge», le persone in questione possono essere trasferite in Italia senza richiedere preliminarmente garanzie individuali. Si può partire dal presupposto che l’Italia garantisce a queste persone un’assistenza medica e un alloggio adeguati. Nei casi «take back», invece, le autorità svizzere sono ancora tenute a richiedere alle autorità italiane sufficienti garanzie individuali.

Questa sentenza è definitiva e pertanto non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

(1) Questa sentenza è stata sottoposta a una procedura di coordinamento svolta dai giudici delle Corti IV, V e VI riunite. Essa analizza la situazione vigente in un determinato Paese e il relativo apprezzamento giuridico è valido non solo nella fattispecie ma in modo generale per una serie di procedimenti.
(2) Cfr. sentenze E-962/2019 del 17 dicembre 2019 e F-6330/2020 del 18 ottobre 2021

Precedente giurisprudenza

Il decreto-legge 113/2018 su sicurezza e immigrazione (noto come «decreto Salvini») ha avuto profonde ripercussioni sulle condizioni di alloggio dei richiedenti l’asilo in Italia. Nella sentenza di riferimento E-962/2019 il TAF ha concretizzato la giurisprudenza sviluppata a quel tempo. Tale giurisprudenza imponeva alle autorità svizzere competenti in materia d’asilo di richiedere alle autorità italiane garanzie individuali prima di trasferire eventualmente persone particolarmente vulnerabili (famiglie e persone con importanti problemi di salute).

Le disposizioni del «decreto Salvini» sono state abrogate in larga misura nel dicembre 2020 con l’adozione del decreto-legge 130/2020. In seguito, nella sentenza di riferimento F-6330/2020, il TAF ha stabilito che la Svizzera può di nuovo trasferire in Italia le famiglie con figli minorenni senza dover richiedere preliminarmente garanzie individuali riguardo all’alloggio.