Comunicato stampa relativo alla sentenza A-691/2021

Accordata riparazione per lesioni corporali

Nel 2014 una donna siriana incinta era stata respinta da Briga in Italia nonostante fosse sofferente. Il Corpo delle guardie di confine aveva omesso di chiamare un medico. Di conseguenza, il Tribunale amministrativo federale accorda alla donna un’indennità a titolo di riparazione.

10.11.2022

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Foto: Keystone
Foto: Keystone

Il 4 luglio 2014, una famiglia di profughi siriani composta da cinque persone viaggiava sul treno notturno da Milano verso Parigi. In seguito a un controllo dei viaggiatori, la polizia di frontiera francese aveva rifiutato di lasciar proseguire la famiglia e a Vallorbe l’aveva affidata al Corpo delle guardie di confine svizzero affinché la espellesse verso l’Italia. In attesa del treno per Domodossola, la famiglia era stata portata per un paio d’ore nei locali adibiti ai controlli del Corpo delle guardie di confine presso la stazione ferroviaria di Briga. La donna, che in quel momento era incinta, soffriva dall’arrivo a Briga di dolori sempre più forti. Il marito aveva pregato più volte le guardie di confine di chiamare un medico. Le guardie avevano però deciso che non occorreva l’intervento di un medico e avevano fatto salire la famiglia sul treno per Domodossola. In Italia la donna era stata accompagnata in ospedale, dove i medici avevano constatato la morte della bambina nascitura.

Richiesta di risarcimento e di riparazione
Nel luglio 2015, la donna e suo marito avevano presentato al competente Dipartimento federale delle finanze (DFF) una domanda di risarcimento e riparazione per sé e per i loro tre figli. A fine 2018, dopo la conclusione del procedimento avviato dalla giustizia militare nei confronti della guardia di confine a capo dell’impiego e la sua condanna per lesioni corporali, la famiglia interessata aveva ridotto le pretese inizialmente avanzate. Nel febbraio 2021 i richiedenti avevano impugnato la decisione negativa del DFF dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo 136 473 franchi a titolo di risarcimento e un totale di 159 000 franchi a titolo di riparazione, il tutto più interessi.

Nessun danno accertabile
La famiglia aveva invocato, a motivo della domanda di risarcimento, che durante il soggiorno in Italia, dal luglio 2014 all’ottobre 2017, aveva beneficiato di minori aiuti statali rispetto alla Germania, Paese in cui avrebbero inizialmente voluto presentare una domanda d’asilo. Un risarcimento serve a compensare un danno materiale o una perdita finanziaria. A giudizio del tribunale, la differenza tra gli aiuti prestati in Stati diversi non costituisce un danno ai sensi della legge. Pertanto, il TAF respinge la domanda di risarcimento.

Le lesioni corporali giustificano una riparazione
Una riparazione serve a compensare un pregiudizio immateriale o una lesione dell’integrità psichica di una certa intensità patiti da una persona. Rifiutando di chiamare un medico, il Corpo delle guardie di confine ha prolungato la durata delle sofferenze e peggiorato il dolore comparabile a delle doglie. Inoltre, altre circostanze hanno aggravato la situazione, quale il luogo in cui la donna si è ritrovata (segnatamente il treno per l’Italia) e il fondato timore di morire. Inoltre, quanto successo il 4 luglio 2014 ha contribuito all’insorgere di sofferenze psichiche di cui la donna attualmente ancora soffre. Il pregiudizio immateriale che ne deriva ha una gravità sufficiente per giustificare una riparazione morale. Visti gli importi sinora concessi in Svizzera a titolo di riparazione, e considerato l’insieme delle circostanze, il TAF accorda ai ricorrenti una riparazione di 12 000 franchi, più interessi.

Le decisioni del TAF in materia di responsabilità dello Stato possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale se il valore litigioso ammonta almeno a 30 000 franchi o se riguardano una questione giuridica di fondamentale importanza. Il compito di stabilire se tali condizioni sono adempiute spetta al Tribunale federale.