Comunicato stampa relativo alla sentenza A-4619/2021, A-4705/2021, A-5017/2021

Confermato il licenziamento dei soldati delle forze speciali

Il Tribunale amministrativo federale conferma il licenziamento di quattro soldati del Comando forze speciali che hanno rifiutato il vaccino Covid 19.

29.04.2022

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Foto: Keystone
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Nell'autunno del 2021, il Comando Operazioni ha prosciolto i rapporti di lavoro di quattro soldati professionisti appartenenti al Distaccamento speciale della polizia militare e al Distaccamento dell’esplorazione dell'Esercito 10 in ragione del loro rifiuto del vaccino contro il Covid-19.

La missione delle forze speciali è quella di svolgere operazioni in Svizzera e all'estero in situazioni di pericolo estremo e con un alto grado di difficoltà. In particolare, devono essere in grado di acquisire informazioni sulla sicurezza della Svizzera e di rimpatriare cittadini svizzeri e personale diplomatico che si trovano in una zona di guerra o di conflitto armato. Il contratto di lavoro del personale militare interessato specifica, in particolare, che i dipendenti devono essere pronti in ogni momento a partecipare a tali missioni.

Per legge, al fine di garantire la loro disponibilità immediata, i membri delle forze speciali devono conformarsi alle direttive del medico in capo dell'esercito. Il concetto di vaccinazione è progettato per prevenire le malattie trasmissibili all'interno dell'esercito o tra l'esercito e la popolazione civile. Gli eventuali effetti collaterali indesiderati sono controbilanciati dall'interesse pubblico alla garanzia che le forze speciali possano preservare la sicurezza della Svizzera e dei suoi cittadini in tempi brevi. Di conseguenza, la Corte ritiene che i diritti fondamentali invocati dai ricorrenti non siano stati violati.

Rifiutando di sottoporsi alla vaccinazione senza validi motivi medicali, i quattro soldati si sono deliberatamente messi in condizione di non poter più adempiere ai loro obblighi professionali, per cui il loro licenziamento è confermato e i ricorsi respinti.

Queste sentenze possono essere impugnate dinanzi al Tribunale Federale.