Comunicato stampa relativo alla sentenza A-2997/2020

Nuova Axenstrasse: ricorso respinto

Il Tribunale amministrativo federale respinge il ricorso interposto da alcune associazioni ambientaliste contro l’approvazione del piano «N04 Neue Axenstrasse». Per la prima volta si pronuncia in merito all’applicabilità della Convenzione delle Alpi nell’ambito di un progetto infrastrutturale.

05.08.2022

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Foto: Keystone
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L’attuale Axenstrasse collega Brunnen a Flüelen lungo la sponda del ramo urano del lago dei Quattro Cantoni e nei giorni di punta vi transitano fino a 16 000 veicoli. Questo tratto di strada, lungo circa 11 chilometri, fa parte della strada nazionale 4 (N04). Cadute di massi e colate detritiche causano regolarmente la chiusura della strada, a volte anche per settimane. L’Axenstrasse attraversa anche il villaggio di Sisikon, particolarmente afflitto dal carico di traffico.

Nel 2014 i Cantoni di Svitto e Uri avevano presentato al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) il progetto esecutivo denominato «N04 Neue Axenstrasse». Il progetto prevede essenzialmente la costruzione di due gallerie, nelle quali dovrà confluire il principale volume di traffico tra Ingenbohl e Gumpisch. Come misura di sicurezza è anche prevista, in territorio di Gumpisch, una galleria di protezione che in futuro proteggerà i veicoli transitanti dalla caduta di massi. Sulla vecchia Axenstrasse il progetto prevede inoltre una serie di misure di accompagnamento grazie alle quali il traffico di transito sarà convogliato sul nuovo tratto di strada, aumentando la sicurezza per il traffico lento sulla vecchia strada e incrementando le attrattive turistiche. Nell’aprile 2020 il DATEC ha approvato il progetto, con alcune condizioni e ad eccezione delle misure di accompagnamento. Le organizzazioni Iniziativa delle Alpi, Medici per l’Ambiente e Associazione traffico e ambiente (ATA) hanno impugnato congiuntamente la decisione di approvazione del piano dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF).

Classificazione corretta
Le organizzazioni ricorrenti sostengono principalmente che il Consiglio federale abbia classificato in modo errato il nuovo tratto di strada, che l’Assemblea federale aveva definito come strada nazionale di terza classe. Dopo attenta interpretazione della disposizione applicabile, il TAF ha stabilito che la classificazione del tratto tra Brunnen e Flüelen come strada nazionale di seconda classe è ineccepibile. Il Consiglio federale non ha travalicato le proprie competenze, e per ragioni di sicurezza la classificazione operata è ammissibile, poiché il convogliamento del traffico lento (p. es. ciclisti, veicoli agricoli) attraverso le gallerie sarebbe troppo pericoloso. Nella sua sentenza, il TAF sottolinea che il traffico lento e il traffico locale potranno ancora usufruire della vecchia Axenstrasse.

Il progetto non viola la Convenzione delle Alpi
Esaminando le allegazioni delle organizzazioni ambientaliste, la corte si china anche sulla questione di sapere in quale misura occorra tener conto della Convenzione delle Alpi nella pianificazione del nuovo tratto di strada. Il TAF conclude che le disposizioni di tale convenzione, trattandosi di un accordo quadro, non sono applicabili direttamente. Non è applicabile nemmeno il pertinente protocollo, poiché ad oggi la Svizzera non lo ha ancora ratificato. Pertanto, l’ammissibilità del progetto doveva essere esaminata alla luce del diritto nazionale.

Rispettate anche le prescrizioni della legge sul CO2
Secondo le organizzazioni ricorrenti, nell’ambito dell’esame di impatto ambientale avrebbero dovuto essere considerati anche gli impegni assunti con la firma della Convenzione sul clima. Tale argomentazione non ha convinto la corte. Avendo il Popolo svizzero bocciato la revisione totale della legge sul CO2, che concretizza i dettami dell’Accordo di Parigi, per il progetto risultano determinanti soltanto le disposizioni della versione vigente della legge sul CO2, la quale però non contiene norme concrete applicabili al progetto. Pertanto, il TAF respinge le relative censure.

Inoltre, la corte considera completamente infondate anche le allegazioni riguardanti gli interventi su riserve naturali degne di protezione (torbiere basse e siti di riproduzione degli anfibi). Il tribunale ritiene che non vi è ragione di annullare la decisione di approvazione del piano e pertanto respinge il ricorso.

Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.