Comunicato stampa relativo alla sentenza A-4634/2021

I lupi del branco di Stagias non possono essere abbattuti

Sull’alpe Lavaz, nell’estate 2021, i lupi hanno ucciso undici pecore. Ma siccome tre pecore sono state uccise al di fuori dell’area di pascolo protetta, il Tribunale amministrativo federale conferma la decisione dell’Ufficio federale dell’ambiente di non lasciare abbattere tre giovani esemplari di lupo del branco di Stagias.

04.03.2022

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Foto: Keystone
Foto: Keystone

Il branco di lupi di Stagias si è insediato dal 2020 nella regione della Surselva, e precisamente nei territori dei Comuni di Tujetsch, Disentis/Muster e Medel/Lucmagn. Il branco è uno dei cinque comprovatamente presenti nel Cantone dei Grigioni. Secondo i dati forniti dal Cantone, è composto di due genitori e sei giovani esemplari nati nel 2021.

Nell’estate 2021, in quattro diverse date, il branco ha sbranato in totale undici pecore sull’alpe Lavaz sopra Disentis. L’alpe fa parte del territorio del branco. Per evitare ulteriori danni agli animali da reddito, il Cantone dei Grigioni ha chiesto all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) l’autorizzazione ad abbattere tre giovani esemplari. Contro la decisione negativa dell’UFAM il Cantone si è aggravato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF).

Pareri discordanti sul calcolo del terreno da pascolo protetto
Nella fattispecie, la questione litigiosa consisteva nello stabilire se sussistesse il danno minimo richiesto di dieci pecore. Per calcolare il numero di pecore sbranate, occorreva stabilire se le pecore uccise dai lupi si trovassero in un territorio protetto da ragionevoli misure. In caso contrario, gli animali uccisi non vengono computati, conformemente al principio che antepone la prevenzione alla regolazione. L’UFAM aveva incluso nel calcolo soltanto otto pecore. Dal canto suo, il Cantone ha ammesso che una delle pecore si trovava al di fuori dell’area da considerare. Vi era invece disparità di vedute sulle due altre pecore trovate morte.

Nel 2021, sull’alpe Lavaz erano estivate circa 750 pecore. Per proteggerle era stato allestito un ovile notturno, ossia un settore delimitato da un recinto elettrificato alto 105 centimetri e sorvegliato da cani da guardia. Le due pecore sbranate, tuttavia, non si trovavano nel recinto e sono state trovate l’una a 320 e l’altra a 200 metri di distanza dalla recinzione. Per poter proteggere efficacemente un gregge di pecore impiegando cani pastori, il gregge al pascolo deve costituire un’unità sufficientemente compatta. Come valore di riferimento, il gregge al pascolo (con buone condizioni di visibilità) non deve essere distribuito su più di una ventina di ettari di giorno e su circa cinque ettari di notte.

Il Cantone dei Grigioni e l’UFAM sostengono opinioni diverse sul modo di calcolare una superficie protetta di cinque ettari. Il Cantone calcola la superficie di un ovile notturno a partire dal luogo in cui una pecora è stata sbranata. L’UFAM, invece, determina la superficie descrivendo un cerchio attorno all’ovile.

Terreno protetto attorno all’ovile notturno
Nella sua sentenza, il TAF constata anzitutto che manca un metodo di calcolo confermato, ossia una prassi di applicazione consolidata. A causa della conformazione del territorio, l’alpe Lavaz è esposta agli attacchi del lupo su diversi fronti. Sulla base di queste considerazioni, la corte condivide l’argomentazione dell’UFAM, secondo cui il terreno protetto non può essere esteso soltanto verso il punto in cui si è effettivamente verificato l’evento dannoso. Se si considerassero protette singole pecore che pascolano liberamente a distanze di 320 e 200 metri dall’ovile notturno in qualsiasi direzione rilevante, si traccerebbe una zona decisamente più vasta rispetto alla superficie determinante di circa cinque ettari, e anche al di fuori del raggio d’azione dei cani da protezione delle greggi. Alla luce delle circostanze concrete, il TAF considera ammissibile il limite esterno di 125 metri attorno all’ovile fissato dall’UFAM.

La corte riconosce che a volte può essere difficile o addirittura impossibile ricondurre tutte le pecore all’ovile, a seconda della morfologia del terreno, delle condizioni meteorologiche e della gestibilità del gregge. Ha anche comprensione per il fatto che il detentore di animali in questione è stato duramente colpito dal branco di lupi. Tuttavia, le due predazioni litigiose non possono essere computate, e quindi il danno minimo richiesto non è stato raggiunto. Pertanto, il TAF respinge il ricorso interposto dal Cantone dei Grigioni.

Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale. La procedura dinanzi al TAF concernente la regolazione del branco di lupi di Beverin è ancora pendente.

Status di protezione dei lupi
In Svizzera il lupo è una specie protetta. L’abbattimento di esemplari giovani di un branco per ridurre gli effettivi di lupo può essere autorizzato soltanto a determinate condizioni. Il momento dell’abbattimento e il numero di esemplari da abbattere sono disciplinati da norme precise. In caso di danni agli effettivi di animali da reddito, l’abbattimento è ammesso se nel territorio di un branco che si è riprodotto con successo vengono uccisi almeno dieci capi in quattro mesi. Per calcolare il numero di predazioni si contano i capi uccisi in un’area di pascolo protetta da ragionevoli misure. Sono riconosciute come misure di protezione per pecore e capre i recinti elettrificati o la presenza di cani da protezione delle greggi allevati, addestrati, tenuti e impiegati in modo corretto.