Comunicato stampa relativo alla sentenza F-1031/2018

Annullamento di un divieto d'entrata pronunciato da fedpol

Il Tribunale amministrativo federale annulla il divieto d'entrata in Svizzera pronunciato da fedpol nei confronti di un cittadino francese per sospetta radicalizzazione. Fedpol ha violato il diritto di accesso agli atti del ricorrente.

06.12.2019

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Foto: Keystone
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Un cittadino francese, che vive in Francia con la moglie e i loro figli comuni, tutti cittadini svizzeri, ha lavorato in Svizzera per diversi anni, in particolare presso la moschea del Petit-Saconnex a Ginevra. Nel 2017, egli ha perso il suo posto di lavoro e il Cantone di Ginevra si è rifiutato di rinnovargli il permesso di frontaliere. Nel gennaio 2018, fedpol ha pronunciato nei suoi confronti un divieto d'entrata di cinque anni, poiché egli rappresenterebbe una minaccia per la sicurezza interna della Svizzera a causa della sua radicalizzazione.

 

Violazione del diritto di accesso agli atti

La legislazione svizzera prevede la facoltà di negare ad una parte il diritto di accedere a determinati atti dell'incarto. Nondimeno, l'eventuale restrizione del diritto di accesso agli atti deve essere giustificata da interessi importanti quali, ad esempio, l'interesse pubblico a proteggere le fonti di informazioni, e deve rispettare il principio di proporzionalità. Nel presente caso, tuttavia, fedpol non ha fatto prova del riserbo necessario nell'anonimizzare alcuni documenti rilevanti per l'esito della causa, trascurando di procedere a una ponderazione accurata degli interessi pubblici e privati in gioco. Segnatamente, fedpol ha nascosto informazioni note al ricorrente o addirittura di pubblico dominio. Inoltre, ha rifiutato senza valido motivo di svelare la valutazione elaborata da un collaboratore del Servizio delle attività informative della Confederazione, riguardante la minaccia rappresentata dal ricorrente per la sicurezza interna della Svizzera.

 

Esigenze dettate dal diritto svizzero ed europeo

Affinché fedpol possa pronunciare una misura di allontanamento nei confronti di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea deve sussistere una minaccia attuale, concreta e di una certa gravità per la sicurezza interna della Svizzera. Fino ad oggi, tuttavia, l'incarto costituito da fedpol non contiene sufficienti elementi concreti per ammettere l'esistenza di una tale minaccia.

Al ricorrente si rimprovera di appartenere all'Islam radicale, di lavorare presso una moschea frequentata anche da estremisti, e di nutrire un possibile rancore nei confronti delle istituzioni elvetiche dovuto alle decisioni prese dalle autorità svizzere. Questi elementi non sono sufficienti per giustificare la pronuncia di un divieto d'entrata nei confronti di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che possiede legami molto stretti con la Svizzera.

 

Peraltro, il Tribunale amministrativo federale (TAF) non può attribuire un'importanza preminente ai sospetti che fedpol ha espresso dopo avere consultato il Servizio delle attività informative, nella misura in cui essi non sono corroborati da elementi concreti o da prove agli atti. A questo riguardo occorre precisare che l'incarto costituito da fedpol non contiene, in particolare, alcuna prova del fatto che il ricorrente abbia svolto un'attività di proselitismo islamico radicale o che abbia svolto qualsivoglia altra attività perseguibile in rapporto con le sue convinzioni religiose. 

 

Pertanto, il TAF accoglie il ricorso interposto dall'interessato e annulla la decisione impugnata. La sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.