Comunicato stampa relativo alla sentenza A-3612/2019

Caso Lauber: la delega a terzi non è ammissibile

L'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione non può delegare a un perito esterno l'inchiesta disciplinare nel caso Lauber. Le decisioni rese da terzi sono nulle. È quanto ha stabilito il Tribunale amministrativo federale.

02.08.2019

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Foto: Keystone
Foto: Keystone

Nel giugno 2019 l'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC) ha affidato l'inchiesta disciplinare nei confronti del procuratore generale della Confederazione Michael Lauber al perito esterno Peter Hänni, specialista di diritto costituzionale e amministrativo. In quanto responsabile dell'inchiesta, Hänni era incaricato di fare chiarezza sulla condotta del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) nell'insieme dei procedimenti FIFA.

 

Ad inizio luglio 2019 il procuratore generale della Confederazione ha comunicato all'AV-MPC di aver affidato la difesa dei propri interessi agli avvocati Lorenz Erni e Francesca Caputo, il primo dei quali è pure rappresentante legale dell'ex presidente della FIFA Joseph Blatter.

 

Ricusa degli avvocati

Il 3 luglio 2019 il responsabile dell'inchiesta ha ricusato i due avvocati quali rappresentanti e patrocinatori del procuratore generale della Confederazione, sopprimendo al contempo l'effetto sospensivo di un eventuale ricorso contro tale decisione. Hänni adduceva a motivo della propria posizione il conflitto di interessi degli avvocati, che rappresentavano da un lato una delle parti in causa nell'insieme dei procedimenti FIFA e dall'altro il procuratore generale della Confederazione, inquisito per gli atti compiuti in relazione alle stesse vicende. A metà luglio il procuratore generale della Confederazione e i suoi avvocati hanno interposto ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF).

 

Decisione impugnata priva d'effetto giuridico

Il TAF rileva che la delega di compiti amministrativi e della facoltà decisionale a organizzazioni esterne all'Amministrazione federale richiede una base legale sufficiente. Nel complesso, le disposizioni concernenti l'organizzazione e la procedura applicabili alle inchieste disciplinari non contengono alcuna base legale che consenta all'AV-MPC di demandare un'inchiesta e conferire facoltà decisionali a un perito esterno. Il responsabile dell'inchiesta ha dunque reso la decisione in questione senza essere stato legittimamente investito dall'AV-MPC del compito di condurre un'inchiesta ed aver ricevuto le pertinenti facoltà decisionali. La decisione impugnata è di conseguenza priva di qualsiasi effetto giuridico.

 

L'istanza dei ricorrenti tendente al ripristino dell'effetto sospensivo è pertanto stralciata dai ruoli in quanto priva di oggetto. Il TAF non entra dunque nel merito del ricorso, ma stabilisce nondimeno la nullità della decisione del responsabile dell'inchiesta.

 

 

Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.