Comunicato stampa relativo alla sentenza A-3584/2020

Il Tribunale penale federale deve assumersi le spese di patrocinio

Il Tribunale penale federale deve indennizzare una delle sue giudici per le spese di patrocinio da lei sostenute in seguito alla pubblicazione di un rapporto di vigilanza del Tribunale federale e a esternazioni del presidente del Tribunale federale. Questo il verdetto del Tribunale amministrativo federale.

16.04.2021

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Foto: Keystone
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All'inizio del 2020, la Commissione amministrativa del Tribunale federale (CA-TF) ha avviato una procedura di vigilanza sugli avvenimenti al Tribunale penale federale (TPF), nell'ambito della quale sono stati sentiti diversi magistrati del TPF, tra cui la ricorrente. Dopo la pubblicazione del rapporto di vigilanza, nei media è stato rimproverato alla giudice, ingiustamente, la violazione del segreto d'ufficio. Poco tempo dopo, la ricorrente si è di nuovo ritrovata al centro dell'attenzione dei media a causa delle esternazioni espresse nei suoi confronti dall'ex presidente del Tribunale federale.

 

Invocazione dell'obbligo di assistenza

La giudice interessata aveva chiesto alla commissione amministrativa del TPF di coprire le spese di patrocinio per poter essere assistita da un avvocato esterno specializzato in diritto dei media. A motivo della propria richiesta, la ricorrente aveva invocato in particolare la complessità del compito e la messa a repentaglio della sua autorevolezza di giudice, ma anche la necessità di tutelare la propria reputazione e quella del TPF.
 

Secondo l'ordinanza sul personale federale (OPers), le spese di procedura e le ripetibili devono essere rimborsate quando un impiegato è coinvolto in un procedimento civile o penale in seguito all'esercizio della propria attività di servizio (art. 77 OPers). La commissione amministrativa del TPF, sostenendo che tali presupposti non erano adempiuti nella fattispecie, aveva respinto la richiesta della giudice interessata. Quest'ultima ha quindi impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), invocando l'obbligo di assistenza del datore di lavoro ex art. 328 CO piuttosto che le disposizioni dell'OPers.

 

Diritto al rimborso riconosciuto alla giudice

Nella sua sentenza il TAF ha stabilito che l'obbligo di assistenza vale anche nei confronti dei giudici. Tutti i datori di lavoro, e quindi anche il TPF, sono tenuti a tutelare l'onore personale e professionale nonché la posizione e la reputazione dei loro impiegati per quanto riguarda l'esercizio della loro attività di servizio. Viceversa, gli impiegati soggiacciono all'obbligo di fedeltà nei confronti del loro datore di lavoro.

 

Date queste premesse, il TAF conclude che la ricorrente ha di principio diritto al rimborso delle spese di patrocinio sostenute in difesa dei propri diritti della personalità. Il diritto all'assunzione delle spese, derivante dall'obbligo di assistenza, deve essere riconosciuto anche in ragione del fatto che il rimprovero di aver violato il segreto d'ufficio, espresso pubblicamente e non in forma anonima nei confronti della giudice, era infondato. Pertanto, il TAF accoglie il ricorso e annulla le decisioni del TPF. Il TPF dovrà stabilire l'entità concreta del rimborso delle spese in una procedura successiva.

 

Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.