Comunicato stampa relativo alla sentenza F-1389/2019

Il collocamento in un centro speciale della Confederazione non costituisce una privazione della libertà

Il Tribunale amministrativo federale reputa che l'attribuzione al Centro speciale di Les Verrières, decisa dalla Segreteria di Stato della migrazione, e le misure imposte dalla gestione del centro, non costituiscono una privazione della libertà. Limitano invece la libertà di movimento, ma nella fattispecie la restrizione è giustificata. Il Tribunale considera inoltre che l'interessato ha avuto la possibilità di esercitare il proprio diritto a un ricorso effettivo.

30.04.2020

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Foto: Keystone
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Dal 3 dicembre 2018 al 1settembre 2019, il Centro speciale della Confederazione per richiedenti l'asilo di Les Verrières ha ospitato dei richiedenti l'asilo che, con il loro comportamento, avevano perturbato il buon funzionamento dei centri federali ordinari. In virtù dell'art. 24a LAsi, uno di questi richiedenti è stato collocato per 14 giorni nel Centro speciale di Les Verrières, poiché aveva ostacolato, con la sua condotta, il buon funzionamento del centro federale d'asilo in cui risiedeva. L'interessato ha contestato il collocamento e le sue modalità, in particolare il coprifuoco, la limitazione delle visite, gli orari dei pasti e di uscita, l'assegnazione di lavori domestici e ad un dormitorio, come pure la sorveglianza dei locali da parte di agenti di sicurezza. A suo parere, sarebbe stato privato della libertà personale in un luogo equiparabile a un centro di detenzione, e non avrebbe avuto diritto a un ricorso effettivo davanti a un'autorità indipendente.

 

Misura non costitutiva di una privazione della libertà

Nella sentenza di principio emanata il 20 aprile 2020, il Tribunale amministrativo federale (TAF) rammenta che, ai sensi dell'art. 5 CEDU, la privazione della libertà consiste nel porre una persona contro la sua volontà in stato di detenzione in uno spazio ristretto per una determinata durata, sia pure minima. Tali condizioni non erano realizzate nel caso del ricorrente che, durante il collocamento nel centro speciale, godeva di una certa libertà di movimento e, tranne nelle ore di coprifuoco, aveva il diritto di uscire.

 

Limitazione della libertà di movimento conforme al diritto

Il collocamento nel centro speciale di Les Verrières privava invece il ricorrente della libertà di movimento ai sensi dell'art. 12 Patto II ONU. Tuttavia, la restrizione, prevista da una legge federale (LAsi), giustificata dal comportamento perturbatore dell'interessato e rispettosa del principio di proporzionalità, non violava il diritto fondamentale in questione.

 

Diritto a un ricorso effettivo

Il diritto a un ricorso effettivo è previsto, in particolare, all'art. 2 Patto II ONU. In virtù dell'art. 107 LAsi, il collocamento è disposto con una decisione incidentale, la quale può essere impugnata soltanto con ricorso contro la decisione finale sull'asilo. Il ricorso dinanzi al TAF soddisfa a priori l'esigenza di un ricorso effettivo davanti a un'autorità indipendente e imparziale. Tuttavia, occorre chiedersi se il ricorso può essere ancora considerato effettivo nel caso in cui tra la decisione di collocamento e la notificazione della decisione finale sull'asilo trascorre un periodo prolungato. In effetti, durante questo tempo di attesa può succedere che il collocamento venga prorogato o che sia disposto un ulteriore collocamento senza che il richiedente possa rivolgersi ad un'autorità di ricorso indipendente e imparziale entro un termine ragionevole.

 

A giudizio del TAF, un'interpretazione della LAsi conforme ai diritti dell'uomo non implica che il ricorrente debba poter ricorrere immediatamente contro il collocamento; affinché il suo diritto a un ricorso effettivo sia garantito è sufficiente che possa agire entro un termine massimo di 30 giorni a far conto dall'adozione della misura, condizione che nella fattispecie è stata rispettata.

 

In una causa parallela, decisa con sentenza F-1675/2019 del 20 aprile 2020, il TAF ha applicato i principi sviluppati nella presente sentenza. Entrambe le sentenze sono definitive e non possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale.