Comunicato stampa relativo alla sentenza A-3829/2019

Pensionati della Saurer: ricorso respinto

Il Tribunale amministrativo federale respinge il ricorso di un gruppo di pensionati della Saurer. I pensionati chiedevano alla cassa pensioni del gruppo Saurer di poter partecipare alle eccedenze e di concedere loro maggiori diritti di codecisione.

09.10.2020

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Foto: Keystone
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I sette ricorrenti, ex collaboratori in pensione delle officine Saurer di Arbon (TG), sostenevano che a partire dal 2008 il consiglio di fondazione della cassa pensioni del gruppo Saurer avesse negletto gli interessi dei pensionati. Rimproveravano inoltre al consiglio di fondazione di aver utilizzato unilateralmente fondi liberi e di aver negato loro alcune informazioni.

 

Quattro rivendicazioni

I ricorrenti chiedevano di ricevere informazioni complete e di poter consultare la contabilità della cassa pensioni. A loro dire, se il grado di copertura supera il 130 per cento, le eccedenze dovrebbero essere distribuite ai collaboratori attivi e ai pensionati. Inoltre, rivendicavano un seggio per un rappresentante dei pensionati in seno al consiglio di fondazione e l'istituzione di un'amministrazione interinale per la gestione della cassa pensioni. La Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale ha respinto su ogni punto un ricorso in tal senso dei pensionati della Saurer, i quali si sono dunque rivolti al Tribunale amministrativo federale (TAF).

 

Nessuna possibilità di liquidazione parziale

I ricorrenti sostenevano che la cassa pensioni avesse accumulato sin dagli anni novanta una riserva matematica inutilizzata nonché riserve e accantonamenti. A loro giudizio, questi fondi avrebbero dovuto essere separati e distribuiti nell'ambito di una liquidazione parziale alle persone che li avevano risparmiati.

 

Secondo il TAF, i presupposti di una liquidazione parziale non sono adempiuti. In particolare, le uscite individuali in seguito a pensionamento o decesso non giustificano una simile liquidazione. Non vi sono peraltro ragioni per credere che il consiglio di fondazione abbia superato i limiti di legge, in particolare nel costituire riserve. Alla luce del calo registrato negli effettivi degli assicurati attivi, dei rischi e delle necessarie capacità di risanamento della cassa pensioni, l'aumento delle riserve e degli accantonamenti risulta adeguato.

 

 

Nessun diritto a una maggiore voce in capitolo

I pensionati non hanno alcun diritto di avere un rappresentante in seno al consiglio di fondazione, né in virtù della legge né tantomeno del regolamento. Il TAF non ravvisa neppure una pur minima ragione per sottrarre al consiglio di fondazione la gestione della cassa e per sostituirgli un'amministrazione interinale neutrale composta di esperti. A giudizio del collegio giudicante, il consiglio di fondazione non ha violato alcuno dei suoi obblighi.

 

Il TAF concorda peraltro con l'autorità inferiore sul fatto che nella fattispecie la cassa pensioni abbia rispettato i diritti di informazione dei ricorrenti.

 

Pertanto, respinge integralmente il ricorso. Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.