Statistiche dei procedimenti retti dalla nuova legge sull'asilo

A 18 mesi dall'entrata in vigore della revisione della legge sull'asilo, i tassi di liquidazione del Tribunale amministrativo federale risultano sostanzialmente identici a quelli registrati dopo il primo anno.

29.10.2020

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Foto: Keystone
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A 18 mesi dall'introduzione della modifica della legge sull'asilo, entrata in vigore il 1o marzo 2019, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha ricevuto complessivamente 6070 ricorsi in materia d'asilo. I due terzi (4033 ricorsi) riguardavano ancora il diritto previgente, mentre in 1697 casi tornavano applicabili le disposizioni di nuova introduzione. Il TAF ha inoltre ricevuto 31 ricorsi in procedura d'aeroporto e 309 ricorsi nell'ambito di procedure speciali, ossia in particolare revisioni e domande di riesame. Nel periodo considerato, il TAF ha liquidato 6226 casi in materia d'asilo, di cui 4470 secondo il diritto previgente e 1503 secondo la nuova legge, 30 procedure d'aeroporto e 223 procedure speciali.

 

Rispetto dei termini

La revisione della legge ha imposto al tribunale anche nuovi termini. Il termine a disposizione del TAF per il trattamento dei ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito (e in particolare delle procedure Dublino) o casi di richiedenti provenienti da Paesi sicuri è di cinque giorni lavorativi. Nella procedura celere, il TAF ha a disposizione 20 giorni di calendario, ma il legislatore ha stabilito che questi termini possono essere superati di alcuni giorni in presenza di motivi fondati (art. 109 cpv. 4 LAsi).

 

Nei primi 18 mesi il TAF è riuscito a rispettare ampiamente i termini sopracitati: il termine di cinque giorni è stato rispettato nel 67 per cento dei casi (583 ricorsi) mentre nel 19 per cento dei casi (166 ricorsi) è stato superato soltanto di pochi giorni. Il termine di 20 giorni è stato rispettato nel 72 per cento dei casi (442 ricorsi) e nell'8 per cento dei casi è stato oltrepassato soltanto in misura lieve. Rispetto al precedente bilancio, stilato dal Tribunale dopo i primi 12 mesi dall'entrata in vigore della nuova normativa, il quadro si presenta sostanzialmente immutato. Nonostante le complicazioni dovute alla pandemia di coronavirus, nel settore dell'asilo il TAF ha saputo garantire un andamento relativamente stabile nel disbrigo dei casi senza pregiudicare un elevato livello di qualità delle sentenze, che permane la priorità unitamente al rispetto dei brevi termini di trattamento prescritti dalla legge.

 

Casi pendenti e tipi di esito

Il TAF è riuscito a ridurre ulteriormente il cumulo di vecchi casi tutt'ora pendenti, ma rispetto al precedente rendiconto relativo ai primi 12 mesi dalla modifica di legge, le procedure ricorsuali pendenti rette dal nuovo diritto sono aumentate di 70 unità. L'accumulo è riconducibile in particolare ad un aumento della mole di lavoro per le procedure ampliate, ambito in cui si sono registrati 163 nuovi ricorsi e 58 casi liquidati.

 

Il tipo di esito, invece, è rimasto praticamente invariato. Nel periodo considerato (18 mesi) è stato respinto il 69 per cento dei ricorsi (periodo precedente [12 mesi]: 67 %), mentre il 6 per cento è stato parzialmente o integralmente accolto (periodo precedente: 6 %); il 13 per cento dei ricorsi è stato rinviato alla Segreteria di Stato della migrazione (periodo precedente: 15 %), il 4 per cento è stato stralciato dai ruoli (periodo precedente: 4 %) mentre che l'8 per cento è sfociato in una decisione di non entrata nel merito (periodo precedente: 8 %).

 

 

Informazioni sui termini previsti dal nuovo diritto

Nella procedura celere è previsto un termine di 140 giorni di calendario entro cui occorre prendere una decisione nei casi semplici, e in caso di reiezione della domanda anche provvedere all'esecuzione della decisione. La procedura è condotta nei centri federali, senza attribuzione del richiedente a un Cantone. Per il ricorso è previsto un termine breve di sette giorni lavorativi. Il TAF è tenuto a decidere in merito al ricorso entro 20 giorni di calendario. Per rispettare queste prescrizioni temporali, la legge prevede scadenze strettamente definite per la procedura di prima istanza, la quale dura normalmente 29 giorni (21 giorni di calendario per la preparazione e 8 giorni lavorativi per la fase decisionale).
Nella procedura ampliata vengono trattati i casi che a causa della loro complessità non possono essere evasi entro il termine breve previsto per la procedura celere e i richiedenti vengono attribuiti a un Cantone. Il termine previsto è di 30 giorni di calendario per il ricorso e di altrettanti per la sua evasione da parte del TAF. Il triage è effettuato dalla SEM dopo l'audizione sui motivi di asilo.