Comunicato stampa relativo alla sentenza F-2885/2020

Il Tribunale conferma un divieto d’entrata di 20 anni

Un cittadino italiano si è ripetutamente reso colpevole di abusi sessuali su minorenni. Il Tribunale amministrativo federale conferma il divieto d’entrata della durata di 20 anni nei suoi confronti.

15.12.2022

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Foto: Keystone
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Nel marzo 2020 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha pronunciato un divieto d’entrata di 20 anni in Svizzera e nel Principato del Lichtenstein contro un cittadino italiano.

Reati gravi e ripetuti
La SEM ha motivato il divieto con la gravità dei reati perpetrati dall’interessato. Tra il 2003 e il 2005 egli è stato condannato a due riprese dalla giustizia italiana per ripetuti abusi sessuali su fanciulli di età fino ai sedici anni e, in un’altra occasione, per possesso illegale di armi e munizioni. Nel 2016 egli è stato condannato in Ticino a sette anni di detenzione, specialmente per ripetuta coazione e atti sessuali su un fanciullo tredicenne, talvolta somministrandogli un farmaco ipnotico-sedativo, commessi sia in Svizzera che all’estero. Nel contempo gli è stata vietata qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni per una durata di dieci anni.

Tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici
In una sentenza di principio, che segna un cambiamento di prassi, il Tribunale amministrativo federale reputa che, per poter pronunciare un divieto d’entrata fino a 20 anni, non è necessario che l’interessato sia già stato allontanato dalla Svizzera in precedenza. È però essenziale che la fattispecie sia caratterizzata da circostanze straordinarie che giustifichino una tale durata. Questo è tanto più vero se si è in presenza di recidiva e che sussiste un rischio di recidiva oppure di reiterazione.

Nel caso specifico le circostanze straordinarie accertate dal Tribunale si rapportano alla minore età delle vittime, alle caratteristiche della personalità dell’interessato e al suo modo di operare, come pure al fatto che egli è stato recidivo, commettendo lo stesso tipo di reati in Italia e in Svizzera. Inoltre, nessuna terapia permette finora di credere che l’interessato sia in grado di controllare le sue pulsioni sessuali, da cui un rischio aggravato di recidiva. Sotto il profilo della proporzionalità, il Tribunale non ravvisa alcun motivo personale, professionale o familiare che possa comportare una riduzione del divieto d’entrata di 20 anni. Respinge pertanto il ricorso dell’interessato.

Questa sentenza può essere impugnata davanti al Tribunale federale.