Comunicato stampa relativo alla sentenza F-1724/2019, F-1752/2019

Asilo: sussidi federali versati ai Cantoni

Se il termine regolamentare per i trasferimenti Dublino scade infruttuoso senza giustificazione, la Confederazione può rinunciare a versare i sussidi dovuti ai Cantoni.

08.07.2022

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Foto: Keystone
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In generale, l’assistenza alle persone bisognose è compito dei Cantoni. Questo principio si applica anche in materia d’asilo: i Cantoni sono tenuti a fornire l’assistenza sociale e l’aiuto d’urgenza alle persone che soggiornano in Svizzera e che sono loro attribuite. A tal fine ricevono indennizzi a titolo forfettario dalla Confederazione. In particolare, i Cantoni sono responsabili dell’esecuzione dei trasferimenti ordinati dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nell’ambito delle decisioni di non entrata nel merito pronunciate in applicazione della normativa Dublino. A questo riguardo, l’articolo 89b della legge sull’asilo (LAsi) dispone che se un Cantone non adempie o adempie solo parzialmente i propri obblighi in materia d’esecuzione dell’allontanamento e nessuna ragione oggettiva giustifica tale inadempienza, la Confederazione può chiedere il rimborso degli indennizzi forfettari già versati. Inoltre, se l’inadempienza in questione determina un prolungamento del soggiorno in Svizzera dell’interessato, la Confederazione può rinunciare a versare al Cantone i previsti indennizzi.

Mancata esecuzione del trasferimento Dublino da parte del Cantone responsabile
Nei due casi deferiti al Tribunale amministrativo federale (TAF) dal Cantone di Neuchâtel, la SEM ha constatato che i termini di trasferimento, rispettivamente di sei e diciotto mesi, erano trascorsi infruttuosi senza ragioni oggettive, e di conseguenza era stato necessario avviare una procedura nazionale. La SEM ha pertanto deciso, a partire dalla scadenza del termine, di interrompere il versamento dei sussidi federali. Il Cantone di Neuchâtel ha impugnato tale decisione sostenendo che i Cantoni devono poter disporre di un margine di manovra e non devono essere obbligati a eseguire «ciecamente» i trasferimenti ordinati dalla SEM.

La prima fattispecie riguarda un cittadino eritreo che avrebbe dovuto essere trasferito in Italia in virtù di una decisione di non entrata nel merito, ma dato che la moglie da lui raggiunta in Svizzera era in stato di gravidanza avanzata il Cantone non aveva preso alcun provvedimento. Dopo la scadenza del termine di trasferimento e l’avvio di una procedura nazionale, l’interessato ha ottenuto l’asilo in Svizzera e la moglie e il figlio hanno beneficiato del ricongiungimento familiare.

Nella seconda fattispecie, il Cantone non aveva trasferito un cittadino turco verso la Bulgaria, poiché l’interessato era scomparso per un breve periodo dal centro d’accoglienza – scomparsa in seguito alla quale il termine di trasferimento era stato prolungato a 18 mesi – ed aveva tentato per due volte di suicidarsi.

Censure formali respinte
Nei suoi ricorsi, il Cantone di Neuchâtel rimprovera alla SEM di aver violato il principio della separazione dei poteri e il diritto di essere sentito, e di aver accertato in modo inesatto e incompleto i fatti pertinenti. Il TAF ha respinto queste tre censure formali.

Federalismo d’esecuzione
Dovendo stabilire se il Cantone di Neuchâtel avesse mancato ai suoi obblighi in materia di esecuzione di trasferimenti negli Stati Dublino, il Tribunale ricorda che, a differenza di quanto previsto nel diritto ordinario in materia di stranieri, in materia di trasferimenti Dublino il legislatore federale non ha voluto concedere ai Cantoni alcun margine di manovra. E quand’anche fosse stato concesso tale margine ai Cantoni, esso non consentirebbe di rimettere in discussione al di fuori di un contesto procedurale una decisione o una sentenza passata in giudicato.

Nelle due fattispecie in questione gli interessati erano stati oggetto di una procedura sfociata in una decisione di un’autorità federale, suscettibile di un ricorso e di una domanda di riesame. In tali condizioni, l’inadempimento del trasferimento poteva essere giustificato soltanto da ragioni oggettive. Nelle sue sentenze il TAF sottolinea che nel primo caso il Cantone di Neuchâtel non ha adottato alcuna misura concreta durante il termine di sei mesi previsto per il trasferimento, mentre nel secondo sono trascorsi 14 mesi senza che il Cantone avesse agito per aggiornare le informazioni mediche presenti nell'incarto. Nei due casi, in assenza di qualsiasi giustificazione oggettiva per la mancata esecuzione di questi trasferimenti, la SEM non ha dunque violato il diritto federale sopprimendo i sussidi federali. Entrambi i ricorsi sono stati respinti.

Le due sentenze possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale.