Comunicato stampa relativo alla sentenza A-1169/2021

Lo spot non viola il divieto di fare propaganda politica in televisione

Nel 2020 i canali televisivi di CH Media non hanno violato il divieto di fare propaganda politica prima delle votazioni. Questa è la conclusione a cui è giunto il Tribunale amministrativo federale nel valutare un video pubblicitario trasmesso in televisione.

26.08.2022

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Foto: Keystone
Foto: Keystone

Dall’11 al 18 agosto 2020 i canali televisivi Tele Züri, 3+, 4+ e 5+, appartenenti a CH Media, avevano trasmesso più volte uno spot pubblicitario su incarico di un’organizzazione avente una presunta pubblica utilità. Nel video trasmesso apparivano le immagini di una ragazza che camminava in un paesaggio alpino, tra prati verdi, in una città e sulle rive di un lago, lodando le bellezze della natura e invitando gli spettatori a proteggere il paesaggio. Nel fotogramma finale appariva la scritta «Für den Schutz von Landschaft und Kultur der Schweiz» [«Per la protezione del paesaggio e della cultura della Svizzera»].

A partire dal 18 agosto 2020, era stato pubblicato online un video che nella prima parte riprendeva grossomodo le stesse immagini del video pubblicitario televisivo, ma completato nella seconda parte da nuove immagini e affermazioni. Alla fine del video pubblicato online veniva emessa una raccomandazione di voto per la votazione popolare del 17 settembre 2020: «Per un’immigrazione moderata (iniziativa per la limitazione)».

Prescrizioni della legge sulla radiotelevisione
In seguito, l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) aveva esaminato questa campagna pubblicitaria; nel febbraio 2021, era giunto alla conclusione che diffondendo il video pubblicitario in televisione la società CH Media TV AG aveva violato il divieto di fare pubblicità politica prima delle votazioni, e pertanto aveva chiesto alla società di versare i proventi della campagna alla cassa della Confederazione. La CH Media TV AG ha quindi impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF).

La legge sulla radiotelevisione (LRTV) fa divieto ai canali radiotelevisivi di trasmettere pubblicità politica su temi oggetto di votazioni popolari.

Giudizio del TAF
Il TAF ha accolto il ricorso della CH Media TV AG. Nella sua sentenza constata anzitutto che il video pubblicato in Internet dopo la diffusione del video pubblicitario in televisione non soggiace al divieto di fare pubblicità politica prima delle votazioni ai sensi della LRTV.

Inoltre, nello spot televisivo il TAF non ha ravvisato alcun nesso con l’iniziativa per la limitazione o con un tema connesso. Quindi, al momento della trasmissione, il video in questione non poteva essere identificato come pubblicità politica vietata. Il giudizio del TAF sarebbe diverso se i due video fossero stati diffusi contemporaneamente, poiché in tal caso, al momento della diffusione dello spot in televisione, il video pubblicato in Internet sarebbe già stato noto agli spettatori del programma televisivo.

Le società mediatiche devono fare in modo di non diffondere contenuti pubblicitari che violano il divieto di fare pubblicità prima delle votazioni. Se una società mediatica neglige il proprio obbligo di diligenza e commette una violazione di tale divieto, può essere chiamata a risponderne. Nella fattispecie, tuttavia, prima della pubblicazione del video in Internet non era possibile, neanche per l’organizzatore stesso del programma, riconoscere che lo spot televisivo faceva parte di una campagna pubblicitaria multimediale.

Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.