Comunicato stampa relativo alla sentenza B-6872/2017

Le FFS hanno aggiudicato correttamente le superfici pubblicitarie destinate a terzi

Il Tribunale amministrativo federale respinge il ricorso di TX Group contro l’aggiudicazione alla Società generale d'affissioni APG/SGA per l’utilizzazione delle superfici pubblicitarie delle FFS destinate a terzi.

01.09.2022

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Foto: Keystone
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Nel 2017 le Ferrovie federali svizzere (FFS) hanno pubblicato un nuovo bando di concorso per l’utilizzazione delle superfici pubblicitarie destinate a terzi. Si trattava di conferire il diritto esclusivo di allestire, commercializzare e gestire le superfici pubblicitarie dal 2019 per un periodo fino a dieci anni. L'appalto riguarda segnatamente le superfici pubblicitarie per cartelloni nelle stazioni ferroviarie e le superfici pubblicitarie digitali. Per il rilascio di una concessione d'uso esclusivo è necessario in particolare versare un canone d’affitto minimo indipendente dal fatturato e un contributo percentuale legato alla cifra d’affari annua. Tra le sei offerte ricevute, le FFS hanno scelto quella della Società generale d’affissioni SA (APG/SGA), che nel novembre 2017 ha ottenuto l’appalto. La decisione d’aggiudicazione all’APG/SGA è stata impugnata dall’impresa mediatica TX Group SA dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF).

Il diritto in materia di appalti pubblici non è applicabile
Il TAF constata anzitutto che il bando di concorso per le superfici pubblicitarie destinate a terzi non sottostà al diritto in materia di appalti pubblici, bensì al diritto in materia di concessioni. Infatti, con le rimunerazioni versate, l’aggiudicataria contribuisce a finanziare indirettamente i compiti pubblici delle FFS, ciò che si differenzia sostanzialmente dalla costellazione di obiettivi che caratterizza gli appalti pubblici. Di conseguenza, le FFS dispongono di un margine di manovra più ampio nella scelta del concessionario rispetto a quanto previsto dal diritto in materia di appalti pubblici.

Censure infondate
Il TAF respinge il ricorso. A suo avviso, non è ravvisabile se e in che misura nelle ulteriori trattative nell’ambito della gara pubblica le informazioni siano state fornite in maniera asimmetrica. Pertanto, l’esistenza di disparità di trattamento tra l’aggiudicataria e la ricorrente non può essere constatata. Per quanto riguarda il rimprovero secondo cui le FFS avrebbero valutato le offerte in modo disuguale e non trasparente, il TAF ritiene che le FFS abbiano comunicato i rispettivi criteri di aggiudicazione e i vari criteri principali, nonché la loro ponderazione in modo trasparente e nella stessa misura a tutti gli offerenti. Anche per quanto riguarda la forma e i dettagli della comunicazione dei criteri, il TAF non riscontra alcuna violazione del diritto. Inoltre, le FFS non hanno trattato in modo illecito i segreti d’affari della TX Group SA e, contrariamente a quanto sosteneva quest’ultima, non hanno agito arbitrariamente nell’attribuzione dell’appalto.

Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.