Comunicato stampa relativo alla sentenza A-7843/2016

Molestia sessuale: il TAF conferma la decisione delle FFS

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) conferma una decisione delle Ferrovie federali svizzere FFS in un caso di molestia sessuale. Ammessa l'attribuzione di un'indennità di un mese di salario mediano, respinte ulteriori conclusioni, specialmente quelle tendenti ad un'indennità più elevata ed al versamento di ulteriori indennità per mobbing e torto morale.

14.12.2018

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Photo: Keystone
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Nel mese di novembre 2016, le FFS hanno emanato una decisione su richiesta di una collaboratrice che lamentava di essere vittima di molestia sessuale da parte di superiori e colleghi. Le FFS hanno riconosciuto che l'impiegata era stata vittima di molestia sessuale sotto forma di osservazioni e battute sessiste da parte di alcuni colleghi di lavoro. Per questo motivo, le FFS le hanno riconosciuto un'indennità pari ad un mese di salario mediano svizzero (6'597 franchi).

 

Molestia sessuale confermata – mobbing e torto morale negati

Il TAF conferma integralmente la decisione per quanto riguarda la molestia sessuale e l'ammontare dell'indennità, ossia un mese di salario mediano e respinge la conclusione tendente al versamento di quattro mesi di salario mediano.

 

Alla stregua delle FFS, il Tribunale ha considerato che le condizioni per l'ottenimento di un'indennità di 7500 franchi per torto morale, nonché quelle del mobbing non erano realizzate; il ricorso e quindi respinto su questi due punti.

 

Infine, il ricorso viene parzialmente ammesso per quanto riguarda le spese ripetibili per l'intervento degli avvocati nel corso della procedura davanti alle FFS, la somma richiesta essendo tuttavia considerevolmente ridotta.

 

 

Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale nei limiti previsti degli articoli 83 e 85 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale.