Comunicato stampa relativo alla sentenza A-1378/2019

Sentenza concernente il canone radiotelevisivo per le imprese

Secondo il Tribunale amministrativo federale, l'ordinanza sulla radiotelevisione è, nel caso concreto, contraria alla Costituzione, nella misura in cui prevede solo sei categorie tariffarie per la definizione del canone per le imprese. Il Tribunale raccomanda pertanto al Consiglio federale di analizzare le lacune constatate in occasione della verifica prevista da quest'ultimo per metà 2020 e porvi rimedio in tempi brevi.

13.12.2019

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Foto: Keystone
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A metà 2015, popolo e Cantoni hanno approvato in votazione popolare la revisione della legge federale sulla radiotelevisione e a partire dal 1° gennaio 2019 un nuovo canone radiotelevisivo, dovuto indipendente dal possesso di un apparecchio di ricezione, è riscosso dalle economie domestiche e dalle imprese.

 

Il caso concreto

Nel gennaio 2019, in base alla nuova ordinanza sulla radiotelevisione, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha fatturato a una PMI del Canton Berna un canone radiotelevisivo di 2'280 franchi, importo fissato in base alla cifra d'affari annua dell'impresa alla luce delle categorie tariffarie stabilite nell'ordinanza del Consiglio federale:

 

 

Cifra d'affari in franchi

Canone in franchi

Livello 1

da 500'000 a 999'999

365

Livello 2

da 1 mio. a 4'999'999

910

Livello 3

da 5 mio. a 19'999'999

2'280

Livello 4

da 20 mio. a 99'999'999

5'750

Livello 5

da 100 mio. a 999'999'999

14'240

Livello 6

1 mia. e oltre

35'590

 

L'impresa interessata si è tuttavia opposta al canone di 2'280 franchi fatturato dall'AFC, impugnando la relativa decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). Nel ricorso l'impresa in questione contesta in sostanza che il canone fatturatole sia, in proporzione, notevolmente più elevato rispetto a quello addebitato ad imprese con cifre d'affari decisamente più elevate, in contrasto con il principio dell'uguaglianza giuridica.

 

Un bene di primaria importanza

La Costituzione federale sancisce che si debba garantire l'indipendenza della radio e della televisione nonché l'autonomia nella concezione dei programmi. Il canone radiotelevisivo serve a finanziare la fornitura di un'informazione indipendente e di elevata qualità, bene garantito a livello costituzionale. Questo bene, d'importanza primaria non solo in sé ma in particolare per la democrazia diretta, è non da ultimo un fattore essenziale ai fini di una piazza (imprenditoriale) svizzera stabile, ben funzionante e quindi attrattiva. Il canone è dunque utile non solo ai privati, ma anche alle imprese. È di conseguenza necessario e opportuno che anche le imprese prestino la loro parte di contributo a un sistema radiotelevisivo funzionante.

 

Differenziazione troppo approssimativa

Il TAF riconosce che sia inevitabile ricorrere a una certa schematizzazione per disciplinare il prelievo del canone per le imprese. Il Tribunale giunge tuttavia alla conclusione che, nel caso d'applicazione in giudizio, non si ravvede alcun motivo materiale tale da giustificare una schematizzazione tanto rigida quanto quella risultante dalla suddivisione delle imprese assoggettate al canone in solo sei categorie tariffarie. Nel presente caso d'applicazione, l'impresa interessata rientra nella categoria tariffaria 3, cui appartengono le imprese con cifre d'affari che vanno da 5 a poco meno di 20 milioni di franchi. Le imprese con cifre d'affari minori che rientrano in questa categoria tariffaria si ritrovano così, in proporzione, a pagare più di quelle con cifre d'affari maggiori. Tale effetto va peraltro potenziandosi ad ogni scatto a un livello di cifra d'affari superiore, il che fa sì che nel caso di specie l'impresa interessata debba spendere in canone lo 0.04 % della sua cifra d'affari mentre un'impresa «miliardaria» ne paga al massimo lo 0.004 %, ossia quasi dieci volte meno, una situazione che il TAF ritiene in contrasto con il principio costituzionale dell'uguaglianza giuridica.

 

Raccomandazioni al Consiglio federale

Nell'ottobre 2017 il Consiglio federale aveva già annunciato di voler analizzare, entro al più tardi metà 2020, le ripercussioni del nuovo sistema di canone alla luce delle esperienze raccolte al termine del primo anno di prelievo. Viste non da ultimo le molteplici soluzioni costituzionali possibili quanto alla fissazione dell'importo del canone, il Tribunale non intende né può pronunciarsi anticipatamente riguardo all'attuale sistema, tanto più che l'onere effettivo per le imprese è tutto sommato molto basso. Il TAF si limita pertanto a sancire l'anticostituzionalità del caso d'applicazione concreto, raccomandando altresì al Consiglio federale di analizzare la lacuna nel quadro della prevista verifica e porvi rimedio in tempi brevi. In tale contesto, per non pregiudicare il finanziamento corrente del servizio radiotelevisivo, il Tribunale rinuncia a vietare l'applicazione della disposizione d'ordinanza in questione. Di conseguenza, il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso della PMI bernese ai sensi dei considerandi, respingendolo tuttavia per tutti i rimanenti aspetti. La riduzione del canone richiesta non è pertanto concessa.

 

Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.