Comunicato stampa relativo alla sentenza D-4282/2015

Giustificato il disconoscimento della qualità di rifugiato

Il Tribunale amministrativo federale ha confermato il disconoscimento della qualità di rifugiato e la revoca dell'asilo a un ex-cittadino jugoslavo di origine kosovara in quanto le circostanze alla base del riconoscimento della qualità di rifugiato sono venute meno. L'insorgente può avvalersi della protezione dell'attuale Repubblica del Kosovo.

10.05.2019

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Il caso riguardava un cittadino dell'ex Provincia Socialista Autonoma del Kosovo che aveva ottenuto asilo in Svizzera all'inizio degli anni 1990, ossia allorquando detto territorio era una regione a statuto speciale della Repubblica Socialista di Serbia, a sua volta federata con le altre componenti della Jugoslavia.

 

Nel giugno 2015, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) aveva disconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato revocandogli contestualmente l'asilo. La SEM aveva motivato la sua decisione adducendo che le circostanze che avevano determinato il riconoscimento dello statuto di rifugiato erano venute meno e che nel frattempo la situazione in Kosovo era da considerarsi mutata. Aveva inoltre sottolineato che il comportamento in Svizzera dell'interessato, che nel frattempo era stato condannato ad una pena detentiva, costituiva un motivo supplementare giustificante la revoca dell'asilo.

 

Normative in materia di cittadinanza nella Repubblica del Kosovo

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha innanzitutto analizzato le normative kosovare applicabili in materia di cittadinanza giungendo a conclusione che i membri della diaspora regolarmente risiedenti all'estero ottengono la cittadinanza della Repubblica del Kosovo dietro semplice richiesta provando di essere nati in tale territorio. A tal fine, possono presentare documenti di vario tipo come certificati di nascita o vecchie carte d'identità risalenti all'epoca dell'ex Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia. Se i registri dello stato civile contengono un'iscrizione riguardante la persona interessata, nulla osta ad un celere svolgimento della procedura. Se le suddette condizioni sono soddisfatte, si può a giusto titolo ritenere che si tratti di una procedura quasi automatica di riconoscimento della cittadinanza e non di una naturalizzazione in senso stretto.

 

Va ricordato che il Kosovo era infatti precedentemente una provincia autonoma della Repubblica Socialista di Serbia ed a livello federativo della stessa Jugoslavia. Per mezzo della procedura esposta, lo Stato che si è succeduto su tale territorio, riconosce semplicemente la nazionalità alle persone che si sono recate all'estero nel contesto delle guerre balcaniche e che già disponevano precedentemente della cittadinanza relativa a tale porzione territoriale, seppur formalmente nella sua accezione jugoslava.

 

Basi legali

Secondo la legge sull'asilo la SEM revoca l'asilo e disconosce la qualità di rifugiato se sussistono i motivi menzionati all'articolo 1 lettera C numeri 1-6 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati[1]. Giusta il numero 5 di tale disposizione, una persona non fruisce più della Convenzione se, cessate le circostanze in base alle quali è stata riconosciuta come rifugiato, non può continuare a rifiutare di domandare la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza. Il senso di tale disposto risiede nel fatto che la protezione internazionale accordata dalla Svizzera è sussidiaria alla protezione che deve essere accordata dallo stato d'origine. Se in seguito a un cambiamento sostanziale delle circostanze si può nuovamente chiedere la protezione dello Stato d'origine, la protezione internazionale non ha più ragione di esistere e la qualità di rifugiato può essere revocata. Inoltre, secondo l'articolo 1 lettera C numero 3 della Convenzione, la protezione decade se l'interessato acquista una nuova cittadinanza e fruisce della protezione dello Stato di cui ha acquisito la cittadinanza. Si tratta di casistiche alternative. Il disconoscimento della qualità di rifugiato comporta automaticamente la revoca dell'asilo.

 

Cambiamento di circostanze confermato

Nella sentenza di riferimento D-1213/2011 del 30 gennaio 2015[2] il TAF aveva già concluso che in Kosovo la situazione per le persone di etnia albanese si fosse modificata in modo sostanziale. La valutazione secondo cui la situazione in Kosovo si è stabilizzata e può essere considerata soddisfacente per quanto attiene ai criteri rilevanti per l'asilo è da considerarsi tutt'ora attuale. D'altro canto, anche un'applicazione alternativa dell'articolo 1 lettera C numero 3 della Convenzione avrebbe potuto condurre alla revoca dell'asilo.

 

Il Tribunale amministrativo federale ha pertanto respinto il ricorso. L'insorgente, equiparabile ad un cittadino dell'attuale Repubblica del Kosovo, può infatti avvalersi della protezione di tale Paese. La revoca dell'asilo ed il disconoscimento della qualità di rifugiato sono pertanto giustificati. Per quanto concerne invece lo status del titolo di soggiorno rilasciato all'interessato in applicazione della legislazione sugli stranieri, la competenza incombe alle sedi cantonali preposte.

 

Questa sentenza è definitiva e pertanto non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

 

 


[1] RS 0.142.30

[2] La sentenza riguarda l'analisi della situazione in un determinato Paese e la sua valutazione giuridica, che è valida al di là del singolo caso per la maggior parte dei procedimenti.