Comunicato stampa relativo alla sentenza C-6120/2017

Centrale taxi: il TAF conferma l'obbligo di affiliazione alla Suva

Una centrale taxi di Zurigo che, oltre ad occuparsi di prenotare e procurare taxi, effettua anche trasporti di persone, è tenuta ad assicurare tutti i suoi dipendenti all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni. Questa è la decisione del Tribunale amministrativo federale.

04.09.2019

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Foto: Keystone
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Nel settembre 2017, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) ha ingiunto a una centrale taxi con sede a Zurigo di assicurare alla SUVA tutti i suoi collaboratori a partire dal 1° gennaio 2018. Secondo la Suva, la centrale taxi interessata è un'azienda di comunicazione e trasporto, ai sensi della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), poiché trasporta i propri clienti oppure organizza il loro trasporto tramite i taxi ad essa affiliati. In ottobre 2017, la centrale taxi ha interposto ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), sostenendo che svolge principalmente un'attività di intermediazione, dal momento che procura un taxi ai propri clienti. L'azienda sostiene inoltre di non possedere una propria flotta di veicoli e che i tassisti ad essa affiliati dovrebbero essere qualificati come imprenditori indipendenti. L'unica attività di trasporto consiste in un servizio navetta per una clinica, servizio garantito da un autista assicurato presso la Suva.

 

La decisione del Tribunale amministrativo federale

In virtù della LAINF, i lavoratori delle aziende di comunicazione e trasporto come pure delle aziende connesse direttamente all'industria dei trasporti devono essere obbligatoriamente assicurati presso la Suva. Nella fattispecie, il TAF ha rilevato che il Tribunale federale (TF), in una propria sentenza[1], ha classificato i tassisti della centrale di taxi di lavoratori dipendenti, di modo che il trasporto di persone fa parte delle attività caratteristiche della ricorrente. Oltre alle attività connesse alla prenotazione e all'intermediazione di corse, la centrale fornisce anche servizi nel settore dei trasporti di persone e merci, servizi forniti con corse in taxi o con corse speciali, quali ad esempio il servizio navetta per una clinica o un servizio di limousine. Questi trasporti sono effettuati almeno in parte dai dipendenti dell'azienda. Secondo la giurisprudenza del TF, la proporzione dell'attività di trasporto rispetto all'attività complessiva esercitata non è rilevante. Di conseguenza, l'attività svolta dalla ricorrente rientra nella definizione di trasporto, ai sensi della LAINF. Il TAF è pertanto giunto alla conclusione che la ricorrente è tenuta ad assicurare i propri lavoratori presso la Suva ed ha respinto il ricorso.

 

Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

 


[1] Sentenza 8C_357/2014 del 17 giugno 2014