Comunicato stampa relativo alla sentenza B-196/2018

Respinto il ricorso di tre Cantoni universitari

I Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Zurigo non hanno diritto a percepire doppi versamenti dei sussidi di base per le loro università. È quanto ha stabilito il Tribunale amministrativo federale.

06.06.2019

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Foto: Keystone
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Nell'agosto 2017 i Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Zurigo avevano chiesto al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) il versamento di sussidi di base, a loro dire non ancora corrisposti, per le spese d'esercizio delle loro università in relazione all'anno di sussidio 2016. Secondo i Cantoni richiedenti, in seguito ad una modifica di legge, a partire dal 2017 i sussidi di base annui non erano più versati per l'anno precedente, bensì per l'anno in corso. Non avendo ancora percepito i sussidi di base per l'anno di sussidio 2016, i Cantoni menzionati avevano chiesto il versamento di 72 milioni di franchi per l'Università di Basilea e quasi 111 milioni di franchi per l'Università di Zurigo. Dopo che il DEFR aveva respinto tale richiesta, nel gennaio 2018 i tre Cantoni universitari sono insorti con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF).

 

Nessun diritto al doppio versamento

Il TAF constata che finora il DEFR ha incontestabilmente versato ogni anno sussidi di base ai tre Cantoni universitari. Un versamento supplementare di sussidi di base, come postulato dai ricorrenti, equivarrebbe a versare due volte i sussidi di base. Ciò presupporrebbe una decisione sul budget da parte dell'Assemblea federale. Non avendo il Parlamento fino ad oggi deliberato nulla in tal senso, di fatto non sono stati liberati mezzi finanziari per permettere un doppio versamento. Un diritto al versamento supplementare di sussidi di base sussisterebbe unicamente se il Parlamento iscrivesse regolarmente a preventivo i mezzi finanziari vincolati o decretasse un credito aggiuntivo in modo da liberare effettivamente i fondi necessari. Concludendo che i Cantoni universitari, al momento della sentenza, non avevano alcun diritto a un versamento supplementare, il TAF ha respinto il loro ricorso.

 

Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale, purché siano adempiute le condizioni di ammissibilità.