Comunicato stampa relativo alla sentenza C-5123/2018

Competenza in materia di tariffe forfettarie per prestazioni ambulatoriali

Le tariffe forfettarie per prestazioni ambulatoriali valide a livello nazionale devono essere approvate dal Consiglio federale. Questa è la decisione del Tribunale amministrativo federale, che conferma così la decisione del Consiglio di Stato del Canton Turgovia di non entrare nel merito di una domanda di approvazione di tariffe forfettarie nel settore della chirurgia oftalmologica.

06.09.2019

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Foto: Keystone
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Il 2 marzo 2018, santésuisse e la Foederatio Medicorum Chirurgicorum Helvetica (FMCH; associazione mantello delle società svizzere specializzate in attività chirurgiche ed invasive e di tre associazioni di categoria) hanno sottoscritto una convenzione riguardante le tariffe forfettarie per le prestazioni ambulatoriali fornite in un settore di prestazioni definito della chirurgia oftalmologica (interventi per cataratta, glaucoma, cataratta/glaucoma combinati e iniezione intravitreale).

 

Il Consiglio di Stato del Canton Turgovia ha deciso di non entrare nel merito della domanda di approvazione della convenzione tariffale presentata dai partner tariffali adducendo, a motivo della propria decisione, che gli stessi hanno chiesto di fissare la stessa tariffa in tutti i Cantoni. Inoltre, le varie convenzioni tariffali prevedono le medesime disposizioni. Esiste quindi una tariffa valida a livello nazionale, per la cui approvazione è competente il Consiglio federale e non il Governo cantonale. Santésuisse e la FMCH hanno interposto ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

 

Tariffa valida a livello nazionale

Nella sua sentenza di principio, il Tribunale amministrativo federale giunge alla conclusione che i partner tariffali hanno sottoposto per approvazione una convenzione che prevede le stesse tariffe forfettarie in tutti i Cantoni interessati. Inoltre, la convenzione tariffale è stata conclusa da organizzazioni operanti a livello nazionale (santésuisse e FMCH).

 

L'argomentazione addotta dalle associazioni ricorrenti, secondo cui al termine di una fase pilota di un anno sarebbe prevista una nuova verifica ed eventualmente una diversificazione della tariffa per Cantone o per regione, non è determinante. Devono invece essere rispettati sin dall'inizio i principi di legalità, economicità ed equità della tariffa. La convenzione tariffale non prevede neppure eventuali criteri per un adeguamento o una diversificazione regionale (a posteriori) della tariffa. Si tratta dunque di una tariffa valida a livello nazionale, per la cui approvazione è competente il Consiglio federale.

 

Graduale sostituzione del vigente sistema TARMED

Il Tribunale amministrativo federale ha inoltre rilevato che le parti hanno previsto, sulla base della convenzione, la graduale sostituzione del vigente sistema tariffale TARMED per tutto il settore delle prestazioni ambulatoriali di chirurgia oftalmologica. Esse intendono modificare la struttura tariffaria esistente e il modello tariffario. Il Consiglio federale è competente per stabilire la struttura tariffale per singola prestazione TARMED e quindi anche per adeguare la struttura tariffale. Secondo il Tribunale amministrativo federale, è dubbio che una graduale sostituzione del sistema TARMED mediante tariffe forfettarie per tutto il settore della chirurgia oftalmologica sia ammissibile senza il coinvolgimento del Consiglio federale. Sussistendo nel caso in esame una tariffa nazionale e ritenuta la competenza del Consiglio federale in materia, il Tribunale ha rinunciato a pronunciarsi in maniera definitiva su questo aspetto.

 

Questa sentenza è definitiva e pertanto non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.