Comunicato stampa relativo alla sentenza F-5655/2019

Divieto d'entrata in Svizzera per 20 anni a membro della 'ndrangheta

Il Tribunale amministrativo federale conferma la decisione dell'Ufficio federale di polizia di vietare per 20 anni l'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein a un membro influente della 'ndrangheta. A giudizio del tribunale, il cittadino italiano costituisce una seria minaccia per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera.

19.05.2021

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Foto: Keystone
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Dopo aver ottenuto nel 2015 l'autorizzazione a dimorare nel Canton Vallese, un cittadino italiano era stato raggiunto, nel mese di marzo 2016, da una domanda d'estradizione emessa dal Ministero della giustizia italiano a seguito di un mandato d'arresto spiccato contro di lui in Calabria. Rinviato in Italia nel marzo 2017, l'interessato era stato poi riconosciuto colpevole e condannato per appartenenza alla 'ndrangheta, associazione mafiosa considerata come l'organizzazione criminale più potente d'Italia. In seguito a tale condanna, l'Ufficio federale di polizia (fedpol) aveva quindi deciso, nel settembre 2019, di vietargli l'ingresso sul territorio svizzero e del Liechtenstein per 20 anni, decisione contro la quale, a fine ottobre dello stesso anno, il cittadino italiano aveva fatto ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF).

 

Membro influente della 'ndrangheta

Il sodalizio (gruppo) della 'ndrangheta cui appartiene il ricorrente è dedito ad attività criminali quali omicidi, estorsioni, danni alla proprietà e detenzione illegale di armi ed esplosivi e, secondo la Corte di cassazione di Roma, l'interessato ha rivestito un ruolo di primo piano al suo interno. Ha in particolare partecipato alle attività illegali e gestito le attività commerciali della sua cosca (clan), facendo uso del proprio potere d'intimidazione e del suo peso gerarchico all'interno di questa struttura mafiosa per raggiungere i suoi fini. Sebbene il cittadino italiano abbia insistito sul fatto che ad averlo spinto a venire in Svizzera fosse il desiderio di sfuggire alla 'ndrangheta, nessun elemento dell'incarto indica al momento che se ne sia dissociato.

 

Esistenza di una minaccia grave

Secondo l'articolo 67 capoverso 4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), l'appartenenza del ricorrente al crimine organizzato italiano può mettere in pericolo la sicurezza interna ed esterna della Svizzera. Considerato il suo profilo criminale, la misura pronunciata non è peraltro contraria all'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). In proposito, il TAF ricorda le attività delittuose esercitate in Svizzera dai membri di organizzazioni mafiose italiane. La presenza dell'interessato in Svizzera costituirebbe inoltre una seria minaccia anche per le relazioni stabilite con l'Italia. Una misura d'allontanamento di durata superiore a cinque anni è dunque giustificata nel suo caso, in quanto esiste un marcato interesse pubblico a tenerlo lontano dalla Svizzera per un periodo significativo. In più, non potendo far valere legami particolari con la Svizzera, il ricorrente non ha neppure un interesse preponderante ad entrarvi liberamente. In altre cause, divieti d'entrata di durata inferiore si giustificavano infatti con la presenza in Svizzera di famigliari, circostanza che non sussiste però nel caso del ricorrente. Per tutte queste ragioni, il TAF giudica proporzionata la durata del divieto d'entrata di 20 anni fissata da fedpol e respinge il ricorso dell'interessato.

 

Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.