Il Tribunale amministrativo federale ha fissato al 26 agosto 2026 la scadenza del divieto di entrata in Svizzera, Liechtenstein e nello spazio Schengen per Bulat Chagaev. Il Tribunale ritiene che un divieto di entrata di nove anni sia proporzionato alla gravità dei reati commessi dal ricorrente in Svizzera. In via del tutto eccezionale, ha tuttavia deciso di accorciarlo di un anno, portandolo a otto anni.

Nel luglio 2018 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha pronunciato, per la terza volta, un divieto di entrata di dieci anni nei confronti di Bulat Chagaev. Prima di allora, l’ex presidente del Neuchâtel Xamax era già stato colpito da un divieto di entrata nello spazio Schengen due volte, la prima dal 1995 al 2000 (durata poi ridotta al 1998), la seconda dall’agosto 2013 all’agosto 2018. Per giustificare la nuova misura, la SEM ha invocato la condanna pronunciata contro l’interessato dal Tribunale penale regionale (Tribunal criminel régional du Littoral et du Val-de-Travers). Dopo diversi ricorsi, il 17 dicembre 2020 il Tribunale penale cantonale ha condannato l’imprenditore a una pena detentiva di trenta mesi – di cui dodici da espiare e diciotto con la condizionale – per amministrazione infedele, falsità in atti, tentata truffa e cattiva gestione. Il ricorso interposto dinanzi al Tribunale federale contro questa sentenza è tuttora pendente. Nel marzo 2019 Bulat Chagaev ha impugnato con ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) la decisione di divieto di entrata pronunciata dalla SEM nel luglio 2018.
Peculiarità del caso
Nello specifico, il TAF ritiene che vi sia un nesso materiale e procedurale tra il divieto di entrata pronunciato nell’agosto 2013 e quello pronunciato nel luglio 2018. In via eccezionale, ha quindi proceduto a un esame globale dei due provvedimenti per verificare la fondatezza e la proporzionalità della nuova misura di allontanamento e del divieto di entrata disposto nel 2013.
Gravità dei reati
In considerazione della gravità dei reati commessi dal ricorrente in Svizzera e conformemente all’articolo 67 della legge federale sugli stranieri, il TAF ha ritenuto che il divieto di entrata pronunciato nel luglio 2018 fosse non solo appropriato ma anche necessario per proteggere l’ordine e la sicurezza pubblici da eventuali ulteriori reati del ricorrente. Inoltre, sulla base di una ponderazione degli interessi pubblici e privati, il TAF considera che l’interesse ad allontanare il ricorrente dalla Svizzera, dal Liechtenstein e dallo spazio Schengen per un periodo prolungato prevalga sull’interesse privato di quest’ultimo a esercitare la propria libertà economica senza impedimenti.
Di conseguenza, il TAF considera proporzionato un divieto di entrata di nove anni, anziché di dieci come deciso dalla SEM. Tuttavia, in via del tutto eccezionale e tenuto conto dell’esame globale effettuato, ha deciso di ridurre di un anno la durata del provvedimento, portandola a otto anni. La riduzione è connessa al divieto di entrata pronunciato nell’agosto 2013, per il quale una durata di quattro anni sarebbe stata oggettivamente sufficiente. Il Tribunale ritiene che le indagini penali in corso contro il ricorrente, legate al fallimento del club di calcio Neuchâtel Xamax, abbiano influito sulla decisione dalla SEM dell’agosto 2013. Pertanto, ha ridotto la durata del divieto di entrata pronunciato nel 2018 a otto anni, fissandone la scadenza al 26 agosto 2026.
Questa sentenza è definitiva e pertanto non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.