Il Tribunale amministrativo federale conferma la decisione di non entrata nel merito con cui la Segreteria di Stato della migrazione ha liquidato una domanda di naturalizzazione agevolata presentata da un uomo in unione domestica registrata. Non di meno, il Tribunale constata come la non entrata nel merito violi il divieto di discriminazione consacrato dal diritto internazionale, da cui il condono delle spese processuali al ricorrente.

Un cittadino russo, giunto in Svizzera nel 2011, vive dal 2015 in unione domestica registrata con un cittadino svizzero. Nel 2018 l’interessato ha chiesto la naturalizzazione agevolata ma la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non è entrata nel merito della sua domanda. Siccome la legge sulla cittadinanza prevede la naturalizzazione agevolata soltanto per le persone coniugate, e non per le persone in unione domestica registrata, la SEM ha invitato l’interessato a presentare una domanda di naturalizzazione ordinaria al Cantone.
Nel 2019 l’interessato ha impugnato questa decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), invocando l’esistenza di una discriminazione nei confronti di una persona coniugata e sostenendo che tale disparità di trattamento violerebbe le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CED) e del Patto ONU II.
Ammessa la discriminazione
Il ricorrente sostiene che la procedura ordinaria durerebbe più a lungo rispetto a quella agevolata, cosa che gli imporrebbe di mantenere il proprio domicilio anche laddove un cambiamento sarebbe indicato per ragioni professionali. Egli non specifica però di quali siano le circostanze concrete alla base di tale esigenza professionale.
L’insorgente sostiene invece a giusto titolo che nell’ambito della procedura ordinaria non sia possibile tenere nascosto il proprio orientamento sessuale, poiché la cerchia delle persone che vengono informate in merito a questo aspetto è più vasta rispetto a quella della procedura agevolata.
Secondo il TAF, il fatto che la legge impedisca alle persone omosessuali di chiedere la naturalizzazione agevolata data l'impossibilità di contrarre matrimonio e quindi a causa del loro orientamento sessuale, configura una discriminazione inammissibile. Ciò nonostante, nel caso del ricorrente, le difficoltà che derivanti da una procedura di naturalizzazione ordinaria sarebbero assolutamente marginali. In quanto avvocato, l’insorgente potrebbe affrontarla senza problemi ed ottenere la cittadinanza svizzera. Oltretutto, egli non ha nemmeno provato la necessità di un cambiamento di domicilio per ragioni professionali.
Considerata l’irrisorietà del pregiudizio, il Tribunale rinuncia ad annullare la decisione di non entrata del merito adottata dalla SEM. Tuttavia, costata formalmente che il divieto di discriminazione consacrato dal diritto internazionale è stato violato. Di conseguenza, condona al ricorrente le spese processuali.
Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.
In caso di conflitto tra il diritto federale e il diritto internazionale, la Svizzera è di principio tenuta ad applicare il diritto internazionale. Il Tribunale federale ha introdotto un’eccezione a tale principio nella cosiddetta «giurisprudenza Schubert»[1], che di principio non avrebbe dovuto essere applicata nella fattispecie. Tale eccezione prevede che una norma anteriore di diritto internazionale è inapplicabile se il legislatore federale ha consapevolmente emanato leggi interne contrarie o potenzialmente contrarie al diritto internazionale. L’eccezione non si applica agli impegni della Svizzera in materia di diritti umani, per i quali il diritto internazionale prevale sul diritto interno.
Nel contesto dell’elaborazione della legge federale del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali (legge sull’unione domestica registrata) e delle relative deliberazioni parlamentari, è emersa la volontà di non equiparare l’unione domestica registrata al matrimonio per quanto riguarda la naturalizzazione agevolata. Occorre quindi riconoscere che il legislatore ha consapevolmente accettato di violare eventualmente il diritto internazionale.
Se le disposizioni del «Matrimonio per tutti» dovessero entrare in vigore, l’accesso alla naturalizzazione agevolata verrebbe garantito di principio senza restrizioni anche alle persone omosessuali.
[1] Cfr. sentenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 142 II 35.