Comunicato stampa relativo alla sentenza E-3427/2021, E-3431/2021

Criteri più severi per i trasferimenti verso la Grecia

Il Tribunale amministrativo federale precisa la sua giurisprudenza sul carattere ragionevolmente esigibile dell’esecuzione dell’allontanamento verso la Grecia delle persone che beneficiano della protezione internazionale. Per le persone vulnerabili valgono d’ora in avanti criteri più severi.

27.04.2022

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Foto: Keystone
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Il 1o marzo 2020 è entrata in vigore in Grecia la legge n. 4636/2019 «sulla protezione internazionale e altre misure» («On international Protection and other Provisions»). La legge ha vaste ripercussioni sulla situazione dei beneficiari di protezione internazionale.

Le prestazioni accordate ai richiedenti l’asilo vengono sospese 30 giorni dopo l’accoglimento della domanda d’asilo o della decisione con cui è concesso uno statuto di protezione sussidiario. In Grecia, il problema essenziale per le persone alle quali è stato riconosciuto il diritto alla protezione risiede nella mancanza di accesso a un alloggio dignitoso. Queste persone incontrano difficoltà anche nell’accesso all’assistenza sanitaria, alle prestazioni di sicurezza sociale, al mercato del lavoro ed alla formazione.

Esecuzione dell’allontanamento ancora ammissibile
Anche dopo l’entrata in vigore della nuova legge, il Tribunale amministrativo federale (TAF) mantiene la propria giurisprudenza, secondo cui le persone che beneficiano di uno statuto di protezione in Grecia possono di principio essere ritrasferite nello Stato ellenico. Nonostante le carenze descritte, il sistema di accoglienza non può essere considerato disfunzionale. Non sarebbe giusto ritenere che ogni persona trasferita in detto Paese rischi di subire un trattamento contrario al diritto internazionale.

Criteri più severi per le persone vulnerabili
Sebbene il TAF parta ancora dal principio che l’esecuzione dell’allontanamento verso la Grecia sia da considerarsi ragionevolmente esigibile per i beneficiari di uno statuto di protezione riconosciuto, esso subordina il trasferimento al soddisfacimento di fattori favorevoli per alcune categorie di persone determinate. Così, per le famiglie con bambini il trasferimento è ragionevolmente esigibile soltanto se sussistono premesse o circostanze favorevoli. Per i minorenni non accompagnati e i malati gravi il Tribunale ritiene invece di principio inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento, a meno che non sussistano condizioni particolarmente favorevoli. La Segreteria di Stato della migrazione è invitata a procedere ad accurati accertamenti in questi casi.

Questa decisione è definitiva e non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.