Comunicato stampa relativo alla sentenza A-6740/2023, A-6831/2023
Sentenza riguardante la regolazione del lupo
Le autorizzazioni per la regolazione di branchi di lupo rilasciate dall’Ufficio federale dell’ambiente non possono essere impugnate mediante ricorso delle organizzazioni dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
A fine novembre 2023, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) aveva accolto le domande di abbattimento preventivo di alcuni branchi di lupi presentate dai Cantoni dei Grigioni e del Vallese. Di conseguenza i dipartimenti competenti dei due Cantoni avevano ordinato, mediante corrispondente decisione, l’abbattimento da parte dei guardiacaccia cantonali. Con ricorso del 7 e 11 dicembre 2023, le organizzazioni ambientaliste Pro Natura, WWF Svizzera e BirdLife Svizzera avevano impugnato le due decisioni dell’UFAM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). A inizio gennaio 2024, il TAF aveva confermato l’effetto sospensivo dei ricorsi.
Accertamento preventivo della situazione giuridica
L’UFAM aveva autorizzato la regolazione entro il 31 gennaio 2024. Dato il tempo trascorso, non sussiste più alcun interesse giuridico attuale. Tuttavia, la questione giuridica litigiosa di sapere se un’autorizzazione di regolazione rilasciata dall’UFAM possa essere impugnata con ricorso delle organizzazioni potrebbe essere posta di nuovo ogni anno. In questa prospettiva il TAF rinuncia eccezionalmente a esigere un interesse attuale e, in queste due sentenze, accerta la situazione giuridica.
Per la difesa degli interessi collettivi di protezione della natura e del paesaggio, la pertinente legge federale riconosce alle organizzazioni ambientali attive a livello nazionale il diritto di opporsi a progetti o ordini delle autorità mediante un cosiddetto ricorso delle organizzazioni.
Il TAF ha stabilito che la regolazione di branchi di lupi può essere ordinata o revocata soltanto con una decisione cantonale. L’UFAM non può né ordinare né revocare la regolazione. Eventuali ricorsi possono riferirsi soltanto a una decisione del Cantone; la verifica della conformità alla legge di queste decisioni compete dunque alle istanze cantonali. Se la decisione di autorizzazione dell’UFAM potesse invece essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale, ne risulterebbe una sovrapposizione tra le vie di diritto che creerebbe una situazione di incertezza giuridica. Quindi, le autorizzazioni dell’UFAM non possono essere impugnate mediante ricorso delle organizzazioni. Pertanto, il TAF non entra nel merito dei ricorsi.
Queste sentenze possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale.
Contatto
Rocco Maglio
Addetto stampa