Comunicato stampa relativo alla sentenza B-3515/2020, B-4393/2020

Caso Crypto: le domande di esportazione rimangono sospese

Diverse domande di autorizzazioni singole d'esportazione di moduli e apparecchi crittografici rimangono sospese fino alla chiusura delle relative indagini del Ministero pubblico della Confederazione. Il Tribunale amministrativo federale non entra nel merito dei ricorsi interposti da Crypto International SA e da TCG Legacy SA in liquidazione contro la sospensione.

11.12.2020

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Photo: Keystone
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Nel dicembre 2019 la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha sospeso le autorizzazioni generali d'esportazione per apparecchi crittografici. Poi, nel febbraio 2020 ha sporto denuncia contro ignoti presso il Ministero pubblico della Confederazione per violazione della legge sul controllo dei beni a duplice impiego.

 

Su decisione del Consiglio federale, diverse domande di autorizzazioni singole d'esportazione depositate nel gennaio e febbraio 2020 dalle società Crypto International SA e TCG Legacy SA, già Crypto Group SA e nel frattempo in liquidazione, sono state sospese nel giugno 2020 fino alla chiusura delle indagini del Ministero pubblico della Confederazione. Il Governo ha dato ordine alla SECO di informare le imprese interessate a tale riguardo. Nel luglio 2020 la SECO ha emanato le decisioni di sospensione delle domande di autorizzazioni singole d'esportazione. La SECO ha altresì sospeso a titolo provvisorio un'ulteriore domanda presentata da TCG Legacy SA dopo la decisione del Consiglio federale. Entrambe le imprese hanno impugnato le decisioni di sospensione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF).

 

La decisione di sospensione è mantenuta

Il TAF non entra nel merito dei due ricorsi per quanto riguardano la sospensione di richieste di autorizzazioni singole sottoposte al Consiglio federale nel giugno 2020. Il Tribunale conclude infatti che la decisione di sospensione costituisce un «atto di governo» («Regierungsakte», «acte de gouvernement»), fondato prevalentemente su considerazioni di natura politica e rimesso alla responsabilità del Governo. Per questo motivo una tale decisione non è impugnabile con ricorso. Il TAF constata inoltre che nemmeno il diritto internazionale riconosce il diritto all'esame giudiziario. In effetti, le decisioni di sospensione impugnate nella fattispecie non pongono fine al procedimento e non hanno nemmeno effetti pregiudizievoli per la causa principale.

 

Nella misura in cui il Tribunale non è entrato nel merito dei ricorsi concernenti le domande di autorizzazioni singole d'esportazione inoltrate al Consiglio federale nel giugno 2020, la decisione di sospensione nei loro confronti è mantenuta. Di conseguenza, l'esame di queste richieste rimane sospeso fino alla decisione del Ministero pubblico della Confederazione.

 

Quanto alla richiesta di autorizzazione singola presentata dopo la decisione del Consiglio federale, il Tribunale giunge ad altra conclusione. Dato che dalla decisione del Consiglio federale non emerge che il Governo si riferisse anche a richieste future, il TAF accoglie il ricorso a questo riguardo. Pertanto, la relativa decisione di sospensione è annullata.

 

Queste sentenze possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale.

Contatto

Rocco Maglio
Rocco Maglio

Addetto stampa