Comunicato stampa relativo alla sentenza F-2739/2022

Adeguamento del periodo di attesa per i ricongiungimenti familiari

D’ora in poi il periodo di attesa di tre anni previsto per la concessione del ricongiungimento familiare alle persone ammesse provvisoriamente in Svizzera non potrà più essere imposto con rigore e in modo automatico. Il Tribunale amministrativo federale ha infatti deciso di conformare la sua giurisprudenza a una sentenza pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

07.12.2022

Condividere
Foto: Keystone
Foto: Keystone

Nel mese di ottobre 2020 una cittadina eritrea e suo figlio sono stati ammessi provvisoriamente in Svizzera. Nel marzo 2021, l’interessata, insieme al figlio, ha chiesto il permesso d’entrata e l’inclusione nell’ammissione provvisoria per suo marito, cittadino eritreo residente in Israele e padre di suo figlio. La domanda è stata respinta dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), poiché il periodo di attesa di tre anni non era ancora trascorso. Nel giugno 2022 i richiedenti hanno impugnato la decisione negativa della SEM davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF).

Sentenza di principio della Corte europea dei diritti dell’uomo
Nel loro ricorso davanti al TAF, i ricorrenti invocano il diritto al rispetto della vita familiare consacrato dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e una sentenza pronunciata nel luglio 2021 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU; causa M. A. contro Danimarca, 6697/18), nella quale l’imposizione rigorosa e automatica di un periodo di attesa superiore a due anni è stata considerata come una violazione del diritto al rispetto della vita familiare. Dopo un periodo di attesa di due anni, le autorità nazionali devono dunque procedere a un esame individuale di ciascun caso, tenendo conto segnatamente dell’intensità dei legami familiari, del grado di integrazione nel Paese di accoglienza, dell’esistenza di ostacoli che si oppongono a una vita familiare nel Paese di provenienza e dell’interesse superiore del minore, e in base a tale esame stabilire se il procrastinamento del ricongiungimento familiare viola il diritto al rispetto della vita familiare.

Rispetto del diritto internazionale
Sinora le autorità svizzere hanno imposto in modo rigoroso il rispetto del periodo di attesa di tre anni previsto all’articolo 85 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Tuttavia, considerate le precisazioni addotte dalla Corte EDU, e fintanto che la LStrI non verrà adeguata a seguito della menzionata sentenza, la SEM e il TAF sono tenuti a modificare la loro prassi a questo riguardo. In concreto, quando saranno quasi trascorsi due anni a far conto dalla data della concessione dell’ammissione provvisoria, la SEM dovrà procedere a un esame nel merito del caso specifico alla luce dei criteri menzionati dalla Corte EDU, per stabilire se il rispetto della vita familiare impone di applicare un periodo inferiore ai tre anni previsti dalla legge. Nel caso in questione il TAF rinvia il dossier alla SEM per nuovo esame.

Questa sentenza è definitiva e pertanto non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.