Comunicato stampa relativo alla sentenza F-2888/2017

Permesso di dimora negato a un cittadino ceceno

Il Tribunale amministrativo federale ha respinto la domanda di rilascio di un permesso di dimora presentata da uno studente ceceno in considerazione del comportamento abusivo di quest'ultimo, volto a prolungare il proprio soggiorno in Svizzera.

05.10.2018

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Photo: Keystone
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Giunto in Svizzera nel 2010, il giovane ceceno aveva presentato domanda d'asilo, ma la sua domanda era stata respinta nel 2011 dall'allora Ufficio federale della migrazione (UFM), attuale Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Nel 2013 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha confermato in una sentenza la decisione negativa dell'UFM. Ancora nel corso di quell'anno, il cittadino ceceno ha presentato una domanda di riesame, che la SEM ha respinto con una decisione poi confermata nel 2016 anche dal TAF. Sempre nel 2016, il ricorrente ha chiesto il rilascio di un permesso di dimora avanzando in sostanza che le virulente critiche da lui pubblicate contro il governo russo e il suo recente coming-out lo rendevano un bersaglio privilegiato delle autorità della Federazione.

 

La SEM ha negato il proprio benestare alla domanda di rilascio del permesso, poiché a suo giudizio l'integrazione dell'interessato non raggiungeva un grado sufficientemente eccezionale per giustificare il rilascio di un permesso di questo tipo. Quanto al rischio corso in caso di allontanamento nel Paese d'origine, la SEM ha ritenuto che la questione non rientrasse nell'oggetto della lite, il quale era circoscritto al problema del riconoscimento di un grave caso di rigore personale. Nel maggio 2017 l'interessato ha impugnato la decisione della SEM dinanzi al TAF.

 

Condizioni restrittive della legge sull'asilo

La Corte ricorda che la deroga prevista dalla legge sull'asilo (LAsi) si basa sul riconoscimento di condizioni restrittive. Secondo la LAsi, e riservato il benestare della SEM, il Cantone può rilasciare un permesso di dimora in virtù della legislazione in materia d'asilo se il richiedente si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo, se il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità e se si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato. Il richiedente adempie le due prime condizioni. Per quanto riguarda la terza, il TAF sottolinea in particolare lo sfruttamento abusivo delle procedure previste dalla legge da parte del ricorrente al fine di prolungare artificialmente la durata del proprio soggiorno in Svizzera. Alla luce dell'analisi di tutti gli elementi accertati, la Corte ha stabilito che il percorso seguito dal ricorrente in Svizzera sino ad oggi non è tale da giustificare il rilascio di un permesso di dimora.

 

Esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Da un punto di vista complessivo, l'omosessualità del ricorrente (invocata per la prima volta in sede di ricorso dinanzi al TAF) e le sue pubblicazioni rendono spinosa la questione dell'esigibilità dell'allontanamento. Il TAF sottolinea tuttavia che non spetta al Tribunale procedere a un esame in senso proprio dell'esigibilità dell'allontanamento del ricorrente in Russia. Toccherà innanzitutto all'interessato chiedere il riesame della decisione di allontanamento già pronunciata, qualora ritenga che nel frattempo le circostanze siano significativamente cambiate. Se le condizioni previste a tal fine sono adempiute, potrà ottenere eventualmente l'ammissione provvisoria.

 

Questa sentenza è definitiva e pertanto non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.