Comunicato stampa relativo alla sentenza A-3025/2017

L'esercito avrebbe dovuto ritirare l'arma d'ordinanza

Nel caso di Schafhausen im Emmental (BE), l'esercito avrebbe dovuto ritirare l'arma all'autore del reato. In relazione a una causa che verte sulla responsabilità dello Stato, il Tribunale amministrativo federale accoglie i ricorsi interposti da due assicuratori sociali.

14.02.2019

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Photo: Keystone
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Il 24 maggio 2011, un ex militare dell'esercito, al momento dello sgombero forzato del suo appartamento a Schafhausen im Emmental (BE), esplose vari colpi di arma da fuoco con la sua pistola di ordinanza. I proiettili colpirono due agenti di polizia. Uno degli agenti morì sul posto in seguito alle ferite riportate, l'altro rimase ferito. L'esercito, già nel 2007, aveva dichiarato l'autore del reato non idoneo al servizio in ragione dei disturbi della personalità e lo aveva pertanto prosciolto dagli obblighi militari. Tuttavia, non gli fu ritirata l'arma di ordinanza. Nel 2012, l'autore del delitto fu condannato in prima istanza a una pena detentiva di 20 anni per omicidio, tentato omicidio, vie di fatto e minacce contro autorità e funzionari. Morì nel 2013 mentre era in detenzione, per cui il procedimento penale ebbe termine.

 

Il DFF nega la responsabilità dello stato

La cassa di compensazione del Canton Berna assegnò alle due figlie dell'agente ucciso una rendita mensile per orfani e l'istituto assicurativo Visana Versicherungen AG riconobbe alla moglie e alle figlie una rendita mensile per superstiti. Nel 2015, i due assicuratori sociali presentarono una richiesta di risarcimento al Dipartimento federale delle finanze (DFF) appellandosi alla responsabilità dello Stato. Per anni l'esercito avrebbe omesso di ritirare all'autore del delitto l'arma di ordinanza, e ciò nonostante fossero noti i suoi disturbi della personalità. Il DFF nel 2017 respinse la richiesta non ravvisando da parte dell'esercito svizzero alcuna violazione dell'obbligo di diligenza o di intervento. Il fatto che l'autore del delitto commise il reato avvalendosi dell'arma d'ordinanza dell'esercito non rientrerebbe sotto la responsabilità dell'esercito svizzero o della confederazione, bensì sotto quella del Comando di circondario del Cantone.

 

Principio generale del rischio

Quando è in gioco un diritto assoluto - in questo caso il diritto alla vita – colui che produce o tollera una situazione di pericolo deve determinarsi secondo il principio giuridico non scritto del principio del rischio. Quest'ultimo deve pertanto adottare tutte le precauzioni necessarie atte ad evitare l'insorgere di una lesione a tale bene giuridico.

 

Il mancato ritiro dell'arma era contrario alla legge

Secondo il Tribunale amministrativo federale, l'esercito, omettendo di ritirare l'arma d'ordinanza ad un membro dell'esercito ritenuto pericoloso e pertanto non idoneo al servizio, aveva creato uno stato di fatto pericoloso per terzi. Sebbene, dal punto di vista amministrativo, la responsabilità del ritiro dell'arma spetti al Comando di circondario del Cantone, il ritiro effettivo delle armi e il relativo controllo sono di competenza della Base logistica dell'esercito (BLEs).

 

Nel caso in questione, l'esercito non aveva controllato se l'arma d'ordinanza fosse effettivamente stata ritirata. Il suo mancato ritiro pertanto non fu individuato. L'esercito, inoltre, avrebbe dovuto informare il Comando di circondario dell'urgenza del ritiro dell'arma. Il semplice inserimento dell'informazione nel sistema informativo dell'esercito non era sufficiente. Infatti, solo all'esercito erano note le ragioni per le quali all'autore del reato andava disarmato. Di conseguenza, il mancato ritiro dell'arma è considerato un atto illecito da parte della Confederazione.

 

Mancato esame degli ulteriori presupposti per la responsabilità dello Stato

Il DFF, avendo negato tale atto illecito, non aveva esaminato l'adempimento degli altri presupposti a fondamento della responsabilità dello Stato. Il Tribunale amministrativo federale per contro, costata l'illiceità dell'atto e accoglie entrambi i ricorsi, annullando pertanto le decisioni del DFF. Ne consegue quindi il rinvio del ricorso al DFF affinché esso esamini gli ulteriori presupposti a fondamento della responsabilità dello Stato.

 

Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.