Comunicato stampa relativo alla sentenza B-3930/2016

Caso BSI: L'approccio della FINMA non è comprensibile

Nel 2016 l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ha constatato che la Banca della Svizzera Italiana ha violato gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza e ha disposto una confisca di 95 milioni di franchi svizzeri. Il Tribunale amministrativo federale considera incomprensibile la determinazione dell'importo da confiscare e rinvia il caso alla FINMA.

03.12.2019

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Foto: Keystone
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Tra il 2011 e il 2015 la Banca della Svizzera Italiana (BSI) ha violato ripetutamente la legge sul riciclaggio di denaro e la legge sulle banche, nonché le rispettive ordinanze. La medesima ha, in rapporto indiretto al caso di corruzione riguardante il fondo sovrano malese 1MDB, commesso gravi violazioni di disposizioni di vigilanza. Tali violazioni si sono verificate sia nell'ambito dei suoi obblighi di vigilanza nei confronti della filiale di Singapore, sia attraverso operazioni proprie.

 

FINMA ha constatato quattro gravi violazioni

A seguito di un procedimento di enforcement, la FINMA ha rimproverato a BSI di aver commesso quattro gravi violazioni del diritto in materia di vigilanza. La banca, ad oggi integrata in EFG International AG e non più attiva come tale, avrebbe contravvenuto agli obblighi di diligenza impostigli nell'ambito della lotta al riciclaggio di denaro, all'obbligo di conservare i documenti, al principio di un'adeguata gestione dei rischi, nonché alla garanzia di un'attività irreprensibile. Secondo la FINMA, sarebbe stato impossibile che BSI non si sia resa conto di tali gravi violazioni. L'entità delle singole transazioni, complessivamente nell'ordine di grandezza di decine di milioni, ed il coinvolgimento di persone politicamente esposte (PEP), in contatto con il primo ministro malese, avrebbero dovuto condurre ad una valutazione dei rischi più attenta, classificandoli come elevati e procedendo, quindi, ad ulteriori chiarimenti.

 

Nella sua decisione del 23 maggio 2016, la FINMA ha stimato l'utile indebitamente realizzato a 95 milioni di franchi, ordinandone la confisca, al fine di ripristinare una situazione conforme al diritto.

 

La stima è consentita solo in determinate circostanze

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) conferma le gravi violazioni delle norme di vigilanza, ritenendo, tuttavia, incomprensibile la stima di 95 milioni. L'articolo 35 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) consente alla FINMA di stimare l'entità dei valori patrimoniali da confiscare, se essa non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato. Inoltre, secondo la prassi, l'impossibilità o l'inesigibilità del calcolo esatto dell'importo da confiscare può essere relativa soltanto a singoli elementi dell'utile e dei costi, con la conseguenza che un'eventuale stima verterebbe unicamente su tali elementi. Di conseguenza, la stima deve essere limitata ai singoli fattori di calcolo.

 

Infine, una confisca può corrispondere solo all'utile effettivamente realizzato in grave violazione di disposizioni legali. Tuttavia, la FINMA motiva in parte la stima effettuata di 95 milioni con la rinuncia da parte sua ad una confisca, in relazione ad un altro caso di corruzione coinvolgente la clientela brasiliana di BSI. Secondo il TAF, non è chiaro il motivo per cui la FINMA abbia effettuato una sorta di compensazione tra due casi invece di calcoli precisi. Pertanto, il TAF accoglie parzialmente il ricorso di BSI e rinvia la decisione impugnata alla FINMA.

 

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale federale.