Comunicato stampa relativo alla sentenza F-1499/2018

Asilo: competenza per le famiglie nelle procedure Dublino

Il sistema di Dublino offre il margine di manovra necessario affinché una famiglia non venga separata nel corso della procedura d'asilo, e questo anche qualora i membri della stessa famiglia presentino la loro domanda in due Paesi differenti. La Svizzera, tuttavia, non può sempre verificare l'applicazione dei criteri di competenza da parte di un altro Stato. È questa la conclusione cui è giunto il Tribunale amministrativo federale in una sentenza di principio.

14.11.2019

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Foto: Keystone
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Il 6 gennaio 2017, un cittadino turco ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera; il 23 ottobre 2017, sua moglie ha fatto altrettanto per sé e per i loro due figli minorenni. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha tuttavia constatato che, il 31 agosto 2017, la donna aveva già presentato una domanda di protezione internazionale in Germania, anche in questo caso per sé e per i due figli, e che lo Stato in questione era entrato nel merito della domanda d'asilo, senza sollecitare la Svizzera a prendere in carico gli interessati entro i termini previsti dal Regolamento di Dublino III. Le autorità tedesche hanno quindi riconosciuto la propria competenza sia nei confronti della donna e dei due figli, sia, al fine di garantire l'unità della famiglia, nei confronti del marito. Per questo motivo, la SEM non è entrata nel merito di nessuna delle domande d'asilo riguardanti i membri della famiglia e ha disposto che fossero tutti trasferiti in Germania. Gli interessati hanno impugnato la decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), sostenendo che spettasse alla Svizzera esaminare le domande d'asilo in questione, essendo questo il Paese in cui era stata presentata la prima domanda.

 

Precisazione della giurisprudenza attuale

Nella sentenza di principio[1], il TAF ribadisce la sua giurisprudenza attuale, tenendo conto, a questo proposito, anche di quella più recente della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE)[2]. Laddove uno Stato Dublino accetta di evadere una procedura d'asilo e permette quindi che facciano ritorno sul suo territorio dei richiedenti che vi avevano già presentato una prima domanda, la SEM non ha più la possibilità di esaminare l'insieme dei criteri di determinazione dello Stato membro competente ai sensi del capo III del Regolamento di Dublino III. Ne consegue che, a dispetto del principio dell'unità della famiglia, i membri di una famiglia possono essere separati anche qualora non sia imputabile alcun errore alle autorità degli Stati membri responsabili per l'esame delle domande d'asilo.

 

Due opzioni sono proponibili

Nel caso specifico, il TAF annulla la decisione della SEM e rinvia la causa a quest'ultima, incaricandola di proporre due opzioni ai richiedenti: o il marito accetta di essere trasferito in Germania, nel qual caso spetterà a quest'ultima esaminare le domande d'asilo di tutti i membri della famiglia e sarà possibile garantire l'unità della stessa, o egli decide di rimanere in Svizzera, nel qual caso la SEM esaminerà solo ed esclusivamente la sua domanda d'asilo e la moglie e i due figli saranno trasferiti in Germania, a meno che la SEM non faccia uso della clausola di sovranità.

 

Questa sentenza è definitiva e pertanto non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

 


[1] Questa sentenza è stata sottoposta a una procedura di coordinamento svolta dai giudici delle Corti IV, V e VI riunite. L'apprezzamento giuridico è valido non solo nella fattispecie ma in modo generale per una serie di procedimenti.

[2] Cfr. sentenza CGUE nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17 del 2 aprile 2019 nonché sentenze C-670/16 del 26 luglio 2017 e C-213/17 del 5 luglio 2018.