Comunicato stampa relativo alla sentenza F-1297/2017

Riconoscimento dello statuto di apolide

Il Tribunale amministrativo federale precisa la sua giurisprudenza riguardante l’interesse degno di protezione a ottenere una decisione su una domanda di riconoscimento dell’apolidia. Il Tribunale accoglie nel merito il ricorso di un curdo di origini siriane la cui domanda era stata respinta dalla Segreteria di Stato della migrazione.

22.12.2021

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Foto: Keystone
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L’interessato, originario del governatorato siriano di Al-Hasakah e appartenente alla minoranza degli «ajanib» (ossia «stranieri»), è fuggito dal suo Paese nel 2011 nel contesto di una guerra civile. Nell’agosto 2015 ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera, che è stata respinta mediante decisione del giugno 2016. Nel 2018 è stato incluso nello statuto di rifugiato accordato alla moglie, che era giunta in Svizzera dopo di lui e vi aveva ottenuto l’asilo nel 2017. Nel frattempo, l’interessato aveva presentato una domanda di riconoscimento dell’apolidia. La Segreteria di Stato della migrazione aveva respinto la domanda, principalmente a motivo del fatto che l’interessato avrebbe avuto la possibilità di chiedere la naturalizzazione prima di lasciare il suo Paese d’origine nel 2011.

Interesse allo svolgimento di una procedura
Nella sua giurisprudenza precedente , il Tribunale amministrativo federale (TAF) aveva stabilito che un rifugiato riconosciuto conservava comunque un interesse degno di protezione a ottenere una decisione su una domanda di riconoscimento dell’apolidia. Tale interesse era legato al fatto che gli apolidi godono di una situazione privilegiata, poiché per ottenere un permesso di domicilio dovevano attendere soltanto cinque anni, mentre i rifugiati dovevano attenderne dieci. Il 1o gennaio 2018 è entrata in vigore una modifica di legge che ha soppresso questa distinzione e introdotto un termine di dieci anni anche per gli apolidi. Di conseguenza, il TAF aveva stabilito che i rifugiati non vantavano più alcun interesse pratico al riconoscimento dello statuto di apolide, e che pertanto non occorreva più entrare nel merito sulle relative domande.

Nella presente sentenza, il Tribunale precisa che a tale riguardo occorre distinguere tra lo statuto precario di rifugiato a titolo derivato, come quello ottenuto dal ricorrente grazie alla moglie, e lo statuto ottenuto individualmente a titolo originario. Nel primo caso, l’interesse ad avere accesso a una procedura di riconoscimento dell’apolidia non può essere disconosciuto.

Per di più, in questa sentenza di principio il TAF statuisce che un interesse degno di protezione a ottenere una decisione su una domanda di riconoscimento dell’apolidia deve essere concesso in maniera più generale a ogni amministrato che non possieda una nazionalità manifesta. Infatti, secondo la giurisprudenza recente della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) - sviluppata segnatamente nella sentenza Hoti c. Croazia, la questione dell’apolidia è connessa all’identità sociale tutelata dal diritto alla vita privata (art. 8 CEDU). Il fatto di negare l’accesso a una procedura atta a chiarire tale questione costituisce un’indebita ingerenza in questo diritto.

Statuto di apolide accordato
Nel merito, il Tribunale ritiene che il ricorrente non possieda né abbia mai posseduto alcuna nazionalità. Considerato il suo statuto di rifugiato, non si potrebbe pretendere da lui che contatti le autorità siriane per chiedere la naturalizzazione in virtù del decreto presidenziale che consente alle persone appartenenti alla comunità degli ajanib del governatorato di Al-Hasakah di ottenere la nazionalità siriana. Inoltre, il fatto che il ricorrente nei quattro mesi in cui si trovava ancora in Siria dopo la promulgazione del decreto non abbia chiesto la naturalizzazione non può essere considerato come comportamento abusivo, data la situazione difficile in cui versava il Paese in quel periodo. Pertanto, il TAF riconosce all’interessato lo statuto di apolide.

Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.