Comunicato stampa relativo alla sentenza B-4173/2022

Abolizione del controllo cantonale per i viticoltori

Dal 2018 i viticoltori vinificatori sono soggetti al controllo da parte della fondazione «Controllo svizzero del commercio dei vini». Il Tribunale amministrativo federale conferma la legalità e la costituzionalità dell’ordinanza in materia.

26.01.2024

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L'ordinanza sul vino non limita la libertà economica dei viticoltori. (Immagine: Keystone)
L'ordinanza sul vino non limita la libertà economica dei viticoltori. (Immagine: Keystone)

L’ordinanza del 14 novembre 2007 concernente la viticoltura e l’importazione di vino (ordinanza sul vino) prevede un obbligo di controllo per ogni persona o azienda che esercita il commercio di vini. I viticoltori vinificatori avevano la possibilità di sottoporsi ad un controllo cantonale equivalente, ma a seguito delle irregolarità constatate presso alcune aziende subordinate ai Cantoni, la revisione dell’ordinanza del 1° gennaio 2018 ha abrogato questa possibilità, sottoponendo da lì in avanti i viticoltori vinificatori, come ogni altra azienda, al controllo unico della fondazione «Controllo svizzero del commercio dei vini».

Ispezioni impegnative
Numerosi viticoltori vinificatori hanno allora rifiutato di sottoporsi al controllo da parte della fondazione, ritenendolo eccessivamente gravoso tanto in termini di quantità di informazioni da fornire quanto in termini di costo delle tariffe di controllo. Con decisioni del 3 dicembre 2020, la fondazione ha a quel punto intimato loro di tenere una contabilità di cantina conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sul vino rivista nel 2018. Statuendo sui ricorsi, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ha in gran parte confermato dette decisioni. I ricorrenti soccombenti sono quindi insorti con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF).

Il Tribunale osserva che l’ordinanza sul vino rivista rientra nel quadro della legge e consente di raggiungere lo scopo da lei perseguito, ossia la protezione delle denominazioni e delle designazioni. Essa non è neppure contraria alla Costituzione, in particolare alla libertà economica dei viticoltori vinificatori e al principio del divieto di discriminazione. Per tali ragioni il TAF respinge il ricorso.

Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

Contatto

Rocco Maglio
Rocco Maglio

Addetto stampa / Responsabile della comunicazione a.i.