Comunicato stampa relativo alla sentenza F-5298/2024

Dovere di istruzione prima di un trasferimento Dublino verso la Grecia

Prima di ordinare un trasferimento verso la Grecia, la Segreteria di Stato della migrazione deve esaminare la situazione dei richiedenti l’asilo in tale Paese ed esprimersi in merito all’esistenza o inesistenza di carenze sistemiche sul posto. È questo il giudizio pronunciato dal Tribunale amministrativo federale.

27.06.2025

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Secondo il TAF, la SEM è tenuta a stabilire i fatti determinanti e la situazione attuale dei richiedenti l’asilo in Grecia, prima di decidere se un trasferimento in tale Paese possa avere luogo. (Immagine: Keystone)
Secondo il TAF, la SEM è tenuta a stabilire i fatti determinanti e la situazione attuale dei richiedenti l’asilo in Grecia, prima di decidere se un trasferimento in tale Paese possa avere luogo. (Immagine: Keystone)

Nel mese di agosto 2024, richiamandosi al regolamento Dublino III, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non è entrata nel merito della domanda d’asilo di un cittadino turco, disponendone il trasferimento in Grecia. A questo proposito la SEM si è basata sulla garanzia fornita dalle autorità greche circa il fatto che l’interessato avrebbe avuto accesso a una procedura d’asilo e a un alloggio adeguato, conformemente alla raccomandazione (UE) 2016/2256 della Commissione europea dell’8 dicembre 2016. L’interessato ha interposto ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF).

Ricapitolazione della giurisprudenza relativa ai trasferimenti in Grecia
Nella sua sentenza di riferimentoil TAF constata che la giurisprudenza definita dalla Corte EDU con sentenza del 21 gennaio 2011 nella causa M.S.S. contro Belgio e Grecia e dal TAF stesso nelle sentenze DTAF 2011/35 e DTAF 2011/36 non è stata inficiata e mantiene a tutt’oggi la sua validità. Da queste sentenze emerge che il regime d’asilo greco presenta carenze sistemiche riconosciute. Esse stabiliscono che la presunzione secondo cui tutti gli Stati membri dello spazio Dublino sono Paesi sicuri e rispettano il principio di non respingimento è dunque inapplicabile nel caso della Grecia; la liceità di un trasferimento in questo Stato può però essere ammessa in via eccezionale dopo un’analisi individualizzata.

Violazione del principio inquisitorio
Nella fattispecie la SEM ha violato il suo dovere di istruzione. Per ordinare il trasferimento del ricorrente in Grecia, non basta fare semplicemente riferimento alla garanzia fornita dalle autorità greche e alla raccomandazione (UE) 2016/2256 della Commissione, senza esprimersi in modo esplicito sull’esistenza o inesistenza di carenze sistemiche in Grecia al momento attuale. Tantopiù che tale raccomandazione risale al 2016 e in questi ultimi anni la prassi della SEM consisteva nel non disporre (quasi) nessun trasferimento in tale Paese. La SEM è invece tenuta, prima di indicare esplicitamente se sul posto esistono ancora carenze sistemiche e di decidere se il ricorrente può essere trasferito in Grecia, a stabilire i fatti determinanti e la situazione attuale dei richiedenti l’asilo in tale Paese.

Pertanto, il TAF accoglie il ricorso, annulla la decisione della SEM e rinvia la causa per completamento dell’istruzione e nuova decisione. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale. 

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La sentenza di riferimento analizza le condizioni che prevalgono in un Paese determinato e procede a un apprezzamento giuridico che trascende il singolo caso ed è generalmente valido per tutta una serie di procedure.

Contatto

Rocco Maglio
Rocco Maglio

Addetto stampa