Comunicato stampa relativo alla sentenza A-488/2024, A-514/2024, A-619/2024
I contratti concernenti il vaccino contro il Covid-19 vanno resi pubblici
I contratti per l’acquisto di vaccini contro il Covid-19 conclusi con le aziende farmaceutiche Moderna e Novavax durante la pandemia di Coronavirus devono, in base alla legge sulla trasparenza, essere resi pubblici. Il Tribunale amministrativo federale accoglie pertanto tre ricorsi presentati in questo senso da alcuni privati cittadini.
Tra il 2020 e il 2022, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la Farmacia dell’esercito hanno concluso con vari produttori diversi contratti per l’acquisto di vaccini contro il Covid-19. Numerose persone ne hanno chiesto la consultazione. L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) ha raccomandato di concedere ampio accesso ai passaggi richiesti. Per contro, l’UFSP ha disposto che non andassero fornite più ampie informazioni, in particolare riguardo ai prezzi, alle condizioni di consegna, ai fori competenti e ad altri aspetti. Contro due di queste decisioni del 22 dicembre 2023 concernenti Novavax Inc., Moderna Tx. Inc. e Moderna Switzerland GmbH, tre privati cittadini sono insorti con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF).
Assenza di eccezioni applicabili
La legge sulla trasparenza contempla diverse eccezioni al diritto di accesso. Se una di queste è applicabile, l’accesso ai documenti richiesti è limitato, differito o negato. L’UFSP ha invocato tre di queste eccezioni, adducendo che l’accesso poteva, primo, perturbare l’esecuzione appropriata di misure concrete di un’autorità, secondo, compromettere gli interessi della politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera e, terzo, comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d’affari. I ricorrenti hanno invocato che queste eccezioni non sarebbero motivate o non soddisfatte e hanno postulato l’accesso alle informazioni nella misura richiesta.
Nelle sue sentenze, il TAF stabilisce che l’accesso non implica con assoluta certezza che una misura già concretamente definita non sia più attuabile conformemente all’obiettivo. In caso di nuova pandemia sarebbe infatti comunque necessario avviare nuove trattative a condizioni differenti. Non si sono altresì ravvisati indizi a supporto del fatto che rendere pubblici i documenti potesse compromettere gli interessi di politica estera, le relazioni internazionali o la reputazione della Svizzera. Non è stata inoltre fornita alcuna prova di un interesse oggettivo a tenere segrete le informazioni controverse, in particolare i prezzi concordati, le condizioni di consegna, i fori competenti ecc. Dai dati relativi ai prezzi non è peraltro possibile risalire al metodo di calcolo. Non è stato infine motivato in che misura le informazioni sui prezzi e sui quantitativi ordinati all’epoca sarebbero tuttora rilevanti per il mercato. Il Tribunale accoglie quindi i tre ricorsi e concede ai ricorrenti l’accesso ai contratti nella misura richiesta.
Queste sentenze possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale.
Contatto
Artur Zazo
Responsabile della comunicazione