Comunicato stampa relativo alla sentenza A-1452/2025

La concessione radiofonica per i Grigioni e Glarona resta attribuita a Südostschweiz Radio SA

Il Tribunale amministrativo federale respinge la domanda di revisione di Radio Alpin Grischa SA e non emette alcuna nuova decisione in merito all’aggiudicazione della concessione radiofonica per la Svizzera sudorientale. Nella sentenza di gennaio 2025 non è stato trascurato alcun punto cruciale degli atti.

03.12.2025

Condividere
In assenza di un motivo di revisione sancito dalla legge, non occorre decidere nuovamente sull’aggiudicazione della concessione. (Immagine: Keystone)
In assenza di un motivo di revisione sancito dalla legge, non occorre decidere nuovamente sull’aggiudicazione della concessione. (Immagine: Keystone)

L’11 gennaio 2024, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha rilasciato la concessione radiofonica per la zona di copertura “Svizzera sud orientale – Glarona” a Radio Alpin Grischa SA (allora in via di costituzione). Il Tribunale amministrativo federale (TAF) nella sentenza A-929/2024 del 23 gennaio 2025 (comunicato stampa) ha accolto un ricorso contro l’aggiudicazione della concessione ed ha attribuito la concessione a Südostschweiz Radio SA. Contro tale sentenza non vi era alcun rimedio giuridico ordinario. Successivamente Radio Alpin Grischa SA ha presentato una domanda di revisione al TAF, in cui chiedeva di annullare la sentenza del 23 gennaio 2025 e di deliberare nuovamente.

Motivo di revisione insussistente
La legge pone esigenze elevate per la revisione di sentenze passate in giudicato. Radio Alpin Grischa SA ha addotto che, nella sentenza del 23 gennaio 2025, il TAF non avrebbe, inavvertitamente, tenuto conto di fatti rilevanti negli atti. Il Tribunale avrebbe tralasciato il fatto che, nella procedura di concessione, Radio Alpin Grischa SA avrebbe previsto il numero di programmisti necessario. Nella sentenza A 1452/2025 del 19 novembre 2025, il Tribunale giunge alla conclusione che manca il motivo di revisione sancito dalla legge e che pertanto non occorre decidere nuovamente sull’aggiudicazione della concessione. La domanda di concessione non contiene alcuna indicazione chiara e inequivocabile riguardo al numero di posti nel settore dei programmi. Inoltre una domanda di revisione non può mettere in questione la motivazione giuridica di una sentenza. Il Tribunale respinge la domanda di revisione di Radio Alpin Grischa SA.

Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

Contatto

Rocco Maglio
Rocco Maglio

Addetto stampa