Comunicato stampa relativo alla sentenza A-6444/2020
La sorveglianza di massa della comunicazione transfrontaliera non è conforme ai diritti fondamentali
La comunicazione transfrontaliera viene sorvegliata dal Servizio delle attività informative della Confederazione nell'ambito dell’esplorazione radio e di segnali via cavo. Nella sua sentenza, il Tribunale amministrativo federale stabilisce che le esplorazioni radio e dei segnali via cavo, nella loro forma attuale, non rispettano la Costituzione federale e la CEDU. Al legislatore viene concessa la possibilità di colmare le lacune nell'ambito della revisione legislativa in corso.
Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) raccoglie informazioni su fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all’estero tramite l’esplorazione radio e l’esplorazione di segnali via cavo. A tal fine, rileva le comunicazioni transfrontaliere e le analizza sulla base di chiavi di ricerca. Le comunicazioni esclusivamente svizzere, ovvero quelle in cui sia l’emittente che il ricevente si trovano in Svizzera, non possono essere utilizzate. L'associazione Digitale Gesellschaft e diversi privati, tra cui giornalisti e un avvocato, lamentano la violazione di diritti fondamentali e postulano la sospensione delle esplorazioni radio e di segnali via cavo da parte del SIC. Nella sua sentenza 1C_377/2019 il Tribunale federale ha stabilito che l’esplorazione radio e di segnali via cavo comporta la raccolta di ampi flussi di dati e comunicazioni radio (la cosiddetta sorveglianza di massa). Potrebbe esserci il rischio che anche i dati dei ricorrenti vengano trattati. I ricorrenti possono chiedere la cessazione delle esplorazioni radio e dei segnali via cavo. Il Tribunale federale ha rinviato la causa al Tribunale amministrativo federale (TAF) affinché verifichi la conformità del sistema delle esplorazioni radio e dei segnali via cavo con la Costituzione federale e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
Requisiti per la sorveglianza di massa delle comunicazioni transfrontaliere
Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), gli Stati sono in linea di principio autorizzati a introdurre un regime di sorveglianza di massa. Tuttavia, l’esplorazione radio e di segnali via cavo comporta una restrizione dei diritti fondamentali dei ricorrenti. Essa può essere giustificata qualora risulti necessaria alla tutela della sicurezza nazionale. Nella sentenza Big Brother Watch and Others v. the United Kingdom la Grande Camera della Corte EDU ha affermato che i sistemi di sorveglianza di massa devono essere sottoposte a continue garanzie, volte a prevenire possibili abusi. La Corte EDU ha attribuito particolare importanza alla necessità di un’autorizzazione preventiva e indipendente delle misure di sorveglianza di massa, alla presenza di una supervisione costante da parte di un'autorità indipendente e all'esistenza di un rimedio giuridico effettivo che consenta una verifica a posteriori della sorveglianza eseguita.
Garanzie insufficienti a protezione contro l’abuso
Nella sua sentenza, il TAF ha rilevato che le condizioni per le quali è consentita la sorveglianza della comunicazione nell’ambito dell’esplorazione radio e di segnali via cavo sono sufficientemente prevedibili. Inoltre, l’esplorazione dei segnali via cavo deve essere autorizzata preliminarmente da un tribunale indipendente. Nonostante ciò, nel suo complesso, il diritto applicabile non offre una protezione sufficiente contro gli abusi. Non è infatti data la garanzia che il SIC elabori solo dati rilevanti e corretti. Inoltre, la legge applicabile non contiene disposizioni per la protezione delle fonti giornalistiche e di altre comunicazioni particolarmente sensibili, come quelle tra avvocato e cliente. Infine, non è garantita né una vigilanza sufficientemente effettiva dell’acquisizione delle informazioni, né le persone toccate, come i ricorrenti, dispongono di una via di ricorso efficace per un controllo a posteriori. Il regime dell’esplorazione radio e di segnali via cavo non è quindi conforme alla Costituzione federale e alla CEDU. La violazione di diritti fondamentali e di diritti sanciti dalla CEDU dei ricorrenti non può essere giustificata.
Ne discende che l’esplorazione radio e di segnali via cavo sarebbe da sospendere nel suo complesso. Tuttavia, la legge federale sulle attività informative è in fase di revisione. Ritenuto ciò e in considerazione dell'importanza dell’esplorazione radio e dei segnali via cavo per l'acquisizione di informazioni, va data la possibilità al legislatore di colmare le lacune legislative nell'ambito della revisione attualmente in corso. A tal fine, un termine di cinque anni appare adeguato. Se entro tale termine non sarà stata raggiunta la conformità con la Costituzione federale e la CEDU, l’esplorazione radio e di segnali via cavo dovranno venir sospese.
Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.
Contatto
Rocco Maglio
Addetto stampa