Comunicato stampa relativo alla sentenza B-1714/2018

Società televisive non legittimate a ricorrere contro la tariffa per la televisione in differita

Le società emittenti non sono legittimate a impugnare dinanzi al giudice la tariffa negoziata tra società responsabili della gestione dei diritti d'autore e associazioni di utenti per i servizi di televisione in differita. Il Tribunale amministrativo federale ha dunque dichiarato inammissibile il ricorso interposto da 23 emittenti.

 

 

20.09.2018

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Photo: Keystone
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Il 16 febbraio 2018, la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini ha approvato la nuova Tariffa Comune 12, negoziata tra le società di gestione dei diritti d'autore e le principali associazioni di utenti. La tariffa disciplina l'indennità dovuta alle stazioni emittenti dagli operatori che offrono servizi di Catch up TV (o Replay TV, ossia la possibilità di fruire di programmi televisivi in differita).

 

Gestione collettiva o individuale

La Commissione arbitrale sosteneva che i servizi di Catch up TV soggiacciono alla gestione collettiva dei diritti d'autore, e che pertanto le società emittenti non possono esercitare i loro diritti individualmente, bensì esclusivamente attraverso le società di gestione. Il ricorso delle società emittenti era diretto contro l'approvazione di tale tariffa. Le ricorrenti avanzavano in sostanza che i diritti in questione non soggiacciono alla gestione collettiva, bensì alla gestione individuale.

 

Nessun diritto di ricorrere in quanto terzi

Dato che le società emittenti non avevano qualità di parte nella procedura dinanzi alla Commissione arbitrale, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha esaminato se esse fossero eventualmente legittimate a impugnare l'approvazione della tariffa in quanto terzi. Secondo la Corte, di norma i terzi non hanno diritto di ricorrere in materia di diritti d'autore. Eccezionalmente possono essere legittimati a ricorrere se si differenziano dalla massa dei titolari dei diritti e vantano un interesse autonomo divergente. Nella fattispecie, il TAF ha stabilito che le società emittenti non si distinguono dalla massa dei titolari dei diritti toccati dalla tariffa, né singolarmente né nel loro insieme. Occorre perciò ammettere che i loro interessi siano stati rappresentati dalle società di gestione nell'ambito della procedura di approvazione della tariffa. La Corte non è entrata nel merito del ricorso. Di conseguenza, non è stato necessario risolvere la questione di sapere se la Catch up TV soggiaccia o non soggiaccia alla gestione collettiva obbligatoria dei diritti d'autore.

 

Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

 

Contatto

Rocco Maglio
Rocco Maglio

Addetto stampa