Comunicato stampa relativo alla sentenza F-1776/2019

Competenze della SEM in materia di divieto d’entrata

L’entrata in vigore delle disposizioni del Codice penale svizzero, adottate a seguito dell’iniziativa popolare federale «per l’espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)», ha modificato le competenze della Segreteria di Stato della migrazione in materia di divieto d’entrata. In una sentenza attuale il Tribunale amministrativo federale precisa queste competenze.

01.12.2022

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Foto: Keystone
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Nel 2015, un cittadino tunisino è entrato in territorio svizzero, e da allora vi soggiorna illegalmente. Nell’agosto 2017 è stato condannato a 20 mesi di detenzione. Per di più, a causa dei reati da lui commessi, è stato oggetto di cinque decreti d’accusa. Per tale ragione, nell’aprile 2019, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha pronunciato nei suoi confronti un divieto d’entrata di sette anni. L’interessato ha impugnato la decisione della SEM davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF). A giudizio del ricorrente, la SEM non era più competente a pronunciare un divieto d’entrata, poiché in virtù degli stessi reati le autorità penali avevano rinunciato a decretare la sua espulsione.

Espulsione penale obbligatoria e facoltativa
A seguito dell’accoglimento dell’iniziativa popolare federale «per l’espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l’espulsione)» nel 2010, il legislatore ha reintrodotto l’espulsione penale nell’ordinamento giuridico svizzero. Il sistema introdotto distingue tra l’espulsione obbligatoria, che deve essere inflitta in caso di condanna per reati qualificati (assassinio, lesioni gravi ecc.) e l’espulsione facoltativa, che può essere inflitta per altri crimini o delitti (furto semplice, lesioni semplici ecc.).

Rapporto tra espulsione facoltativa e divieto d’entrata
Nella sentenza in questione, il TAF si pronuncia in merito alla facoltà della SEM di pronunciare un divieto d’entrata in Svizzera agli stranieri sprovvisti di un titolo di soggiorno. A suo giudizio, quando il giudice penale infligge un’espulsione penale facoltativa, la SEM è privata della facoltà di pronunciare un divieto d’entrata di maggior durata in virtù degli stessi reati. Inoltre, quando il giudice penale si astiene esplicitamente dal decretare un’espulsione facoltativa, la SEM è vincolata da tale decisione. Invece, una rinuncia esplicita da parte del pubblico ministero in un decreto d’accusa non è vincolante per la SEM, poiché il pubblico ministero non è un’autorità competente a emettere una misura di questo tipo. In questo caso, la SEM conserva la facoltà di emanare un divieto d’entrata. Se ritiene che sia necessaria un’espulsione, il ministero pubblico deve trasmettere la causa al tribunale penale competente.

Nella fattispecie, il TAF constata che l’interessato non aveva commesso reati che comportano un’espulsione obbligatoria. Inoltre, il giudizio penale non si esprime esplicitamente su un’eventuale espulsione facoltativa. Pertanto, la SEM aveva facoltà di decidere in merito al divieto d’entrata. Il TAF però fissa la durata a dodici anni. In effetti, il giudizio più severo è dovuto al fatto che al momento della sua decisione la SEM non era a conoscenza del fatto che l’interessato fosse stato condannato a 20 mesi di detenzione.

Questa sentenza è definitiva e pertanto non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.