Comunicato stampa relativo alla sentenza F-4427/2023
Confermati espulsione e divieto d’entrata
Il Tribunale amministrativo federale conferma la decisione di espulsione e divieto d’entrata di 20 anni pronunciata da fedpol nei confronti di un cittadino della Macedonia del Nord per motivi di sicurezza interna.
Arrivato in Svizzera nel 2014, l’interessato ha beneficiato di un permesso di dimora valido fino al 2020, termine ultimo oltre il quale non gli è stato prorogato. È sposato con una cittadina kosovara, madre dei suoi tre figli. Sono beneficiari di permessi di domicilio in Svizzera. Nel 2022 l’Ufficio federale di polizia (fedpol) ha ordinato la sua espulsione fondandosi su elementi raccolti nel quadro di investigazioni. Gli era rimproverato di essersi radicalizzato e di aver aderito all’ideologia dell’organizzazione terroristica «Stato Islamico» (IS), che propagandava sui social media. L’interessato intratteneva anche stretti contatti con appartenenti al movimento salafista jihadista, alcuni dei quali recatisi in zona di combattimento. Sosteneva inoltre l’IS fornendo aiuto logistico e finanziario. La decisione di espulsione prevedeva un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di 20 anni, con iscrizione nel sistema d’informazione Schengen. Contro questa decisione di fedpol l’interessato ha interposto un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF).
Motivazione giudicata sufficiente
Il TAF constata che fedpol ha accertato i fatti pertinenti in misura sufficiente e non ha violato il diritto federale nella sua valutazione. Essendo l’interessato oggetto di un procedimento penale dinanzi al Ministero pubblico della Confederazione, il Tribunale ricorda che il giudice penale non è vincolato da considerazioni delle autorità (giudiziarie) amministrative, in quanto ruolo ed ottica del giudice amministrativo differiscono da quelli del giudice penale. Sulla base degli elementi agli atti, il TAF considera che l’interessato rappresenti effettivamente una minaccia per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, motivo che giustifica la pronuncia di una misura di allontanamento nei suoi confronti. Ritiene inoltre che l’espulsione e il divieto d’entrata siano proporzionali.
Diritto alla vita familiare
Nel quadro dell’esame di proporzionalità, il TAF ha in particolare valutato le conseguenze della decisione sulla vita familiare dell’interessato. Pur riconoscendo che il suo allontanamento dalla moglie e dai figli rechi pregiudizio all’esercizio del diritto della vita familiare, non considera tuttavia che tale diritto sia leso nella sua essenza. L’interessato risiede ora in Macedonia del Nord, dove la sua famiglia può fargli visita e mantenere vivi i legami con lui.
Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.
Contatto
Rocco Maglio
Addetto stampa