Comunicato stampa relativo alla sentenza D-3386/2026
Confermato l’allontanamento di un giovane afghano
In una sentenza di riferimento il Tribunale amministrativo federale stabilisce che l’esecuzione dell’allontanamento verso l’Afghanistan non è di principio ragionevolmente esigibile, salvo particolari circostanze individuali, e ne definisce i relativi criteri. Prende così posizione sul cambiamento di prassi avviato dalla SEM nella primavera 2025.
Il caso specifico concerne un giovane cittadino afghano che ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera a fine 2025. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la sua domanda e ne ha disposto l’allontanamento, rilevando in particolare che il richiedente presentava il profilo di un giovane uomo in buona salute, senza famiglia a carico, con un’esperienza professionale e la possibilità di contare sul sostegno di familiari rimasti in patria. Il richiedente ha impugnato questa decisione della SEM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF).
Riesame della situazione in Afghanistan
In una sentenza di riferimento1 il TAF ha aggiornato la propria analisi della situazione in Afghanistan a seguito dell’ascesa al potere dei talebani nell’agosto 2021 e del cambiamento di prassi adottato dalla SEM nell’aprile 2025. A quella data la SEM aveva infatti ridefinito la prassi applicata dopo il cambiamento di regime, ritenendo che a determinate condizioni i richiedenti afghani potessero essere allontanati verso il loro Paese. Secondo il TAF, la situazione sotto il profilo della sicurezza in Afghanistan è migliorata dall’avvento al potere dei talebani, con una diminuzione significativa della violenza armata e del numero di vittime civili. La situazione socio-economica e umanitaria resta tuttavia preoccupante, aggravata dal rientro forzato degli afghani provenienti dall’Iran e dal Pakistan, dal numero di sfollati interni, ma anche dalle condizioni climatiche sfavorevoli e dal conflitto al confine con il Pakistan. La situazione in materia di rispetto dei diritti umani è particolarmente delicata per le donne e per le minoranze religiose ed etniche. Il Tribunale conferma pertanto che l’esecuzione dell’allontanamento verso l’Afghanistan resta di principio inesigibile a meno che non sussistano circostanze individuali particolarmente favorevoli, regola che vale ormai per tutto il territorio del Paese.
Conseguenze per il caso specifico
Il Tribunale considera che il ricorrente non presenta un profilo tale da esporlo a rischi nei confronti del regime talebano né ravvisa alcun rischio concreto che egli possa subire un trattamento vietato. Trattandosi di un giovane uomo maggiorenne, in buona salute, senza famiglia a carico, appartenente all’etnia pashtun predominante, che possiede un’esperienza professionale e può contare sul sostegno di una solida rete di familiari rimasti a Kabul, il TAF ritiene che il ricorrente adempia le condizioni per un ritorno nel suo Paese d’origine.
Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.
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1 Questa sentenza è stata sottoposta a una procedura di coordinamento svolta dai giudici delle Corti IV e V riunite. Essa analizza la situazione vigente in un determinato Paese e il relativo apprezzamento giuridico è valido non solo nella fattispecie ma in modo generale per una serie di procedimenti.
Contatto
Artur Zazo
Responsabile della comunicazione