Comunicato stampa relativo alla sentenza B-3096/2018, B-3097/2018, B-3290/2018

Engadina: confermate le infrazioni alla legge sui cartelli nel settore edile

Alcune imprese edili in Bassa Engadina si sono accordate per anni violando la legge sui cartelli. Il Tribunale amministrativo federale conferma in sostanza un’ulteriore fondamentale decisione della Commissione della concorrenza nell’ambito del settore edile nel Cantone dei Grigioni.

07.12.2023

Condividere
Tre imprese edili dei Grigioni concordavano i prezzi almeno dal 1997. (Immagine: Keystone)
Tre imprese edili dei Grigioni concordavano i prezzi almeno dal 1997. (Immagine: Keystone)

Con decisione del 26 marzo 2018 («Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin I»), la Commissione della concorrenza (COMCO) ha sanzionato alcune imprese edili operanti in Bassa Engadina per varie violazioni della legge sui cartelli. In particolare, la COMCO ha rimproverato alle imprese di aver concluso accordi complessivi illeciti, tanto nell’ambito di preriunioni quanto a livello bilaterale. Per anni le imprese coinvolte si sono accordate in un contesto istituzionale (almeno in parte) su prezzi, territori e partner commerciali.

Tre di queste imprese hanno impugnato separatamente la decisione della COMCO con un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF): si tratta del gruppo Foffa Conrad, della Lazzarini SA e della Resgia Koch SA (in origine Koch SA Ramosch).

Dimostrazione convincente degli accordi complessivi
Dopo un approfondito esame della fattispecie, il TAF giunge alla conclusione che tra le imprese edili della Bassa Engadina esisteva, al più tardi a partire dal 1997, un consenso (globale), raggiunto nell’ambito di una serie di preriunioni, sulla designazione degli aggiudicatari delle varie commesse e sulla fissazione dei prezzi delle offerte. A questi accordi hanno partecipato in particolare le imprese ricorrenti. Il TAF conferma inoltre che tra le imprese del gruppo Foffa Conrad e la Lazzarini SA esisteva un consenso (globale) a livello bilaterale, almeno a partire dal 2008 e fino al mese di ottobre 2012, per coordinare il comportamento sul mercato nell’ambito di diversi progetti.

Le pratiche consensuali accertate costituiscono degli accordi complessivi illeciti.  Si tratta senz’altro di gravi infrazioni al diritto in materia di cartelli, che, in linea di principio, sono direttamente sanzionabili. Il tribunale tutela la decisione della COMCO anche in considerazione dell’imputabilità di infrazioni in caso di cambiamento nella proprietà delle imprese.

Importo delle sanzioni
Le sanzioni inflitte al gruppo Foffa Conrad, alla Lazzarini SA e alla Resgia Koch SA ammontano rispettivamente a 2 463 674 franchi, 2 031 676 franchi e 184 510 franchi. Rispetto alla decisione impugnata, il TAF ha ridotto gli importi delle sanzioni in diversa misura. In particolare, per quanto riguarda il gruppo Foffa Conrad il TAF ha dato maggior peso al fatto che attraverso la propria autodenuncia la ditta ha contribuito alla scoperta e all’eliminazione delle limitazioni della concorrenza. Inoltre, nel caso di questa ditta può essere ammessa una lieve deduzione in ragione di un pagamento transattivo (effettuato soltanto dopo la decisione della COMCO) al Cantone dei Grigioni. Per quanto riguarda la Lazzarini SA, occorre tener conto in particolare, anche se in misura decisamente minore, del fatto che essa ha rivelato il modo di procedere sistematico nell’ambito dell’accordo complessivo bilaterale. Infine, quanto alla Resgia Koch SA, è determinante il fatto che la sua partecipazione alle preriunioni può essere validamente comprovata soltanto a partire dal 2006, e che le violazioni commesse nell’ambito di singoli accordi risultano lievemente meno gravi.

Queste sentenze possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale.

Contatto

Rocco Maglio
Rocco Maglio

Addetto stampa