Comunicato stampa relativo alla sentenza D-4601/2025

Il Tribunale amministrativo federale precisa il principio di sussidiarietà nell’ambito della protezione provvisoria per le persone provenienti dall’Ucraina

In una sentenza di principio1, il Tribunale amministrativo federale ha chiarito che le domande di protezione provvisoria in Svizzera possono essere respinte se le persone bisognose di protezione dispongono già o hanno disposto di un’alternativa valida in un altro Stato UE/AELS. Una garanzia di riammissione formale di tale Stato non è necessaria a questo scopo.

16.02.2026

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In una sentenza di principio, il TAF ha deciso che, conformemente al principio di sussidiarietà, i cittadini ucraini che abitavano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, non necessitano della protezione della Svizzera qualora dispongano di una protezione alternativa valida in uno Stato membro dell’UE. (Immagine: Keystone)
In una sentenza di principio, il TAF ha deciso che, conformemente al principio di sussidiarietà, i cittadini ucraini che abitavano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, non necessitano della protezione della Svizzera qualora dispongano di una protezione alternativa valida in uno Stato membro dell’UE. (Immagine: Keystone)

All’inizio dell’aprile 2025, una cittadina ucraina è entrata in Svizzera ed ha presentato una domanda di protezione provvisoria. Dopo l’inizio della guerra, nel marzo del 2022, aveva già ricevuto protezione provvisoria valida fino al 4 marzo 2023 in Italia. Dopo avervi vissuto per più mesi, ella è tornata in Ucraina ed è successivamente entrata in Svizzera. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la domanda di protezione provvisoria, ha disposto l’allontanamento dalla Svizzera e ha ordinato l’esecuzione dell’allontanamento. Durante la procedura ricorsale dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), l’insorgente ha addotto di non possedere più un titolo di protezione valido in Italia e che prima di emettere la decisione la SEM avrebbe dovuto richiedere una garanzia di riammissione da parte di questo Paese.

In una sentenza di principio del 9 febbraio 2026, il TAF ha deciso che, conformemente al principio di sussidiarietà, i cittadini ucraini che abitavano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, non necessitano della protezione della Svizzera qualora dispongano di una protezione alternativa valida in uno Stato membro dell’UE. 

Requisiti relativi alla «protezione alternativa valida»
Nella fattispecie, il TAF ammette l’esistenza di una protezione alternativa valida. Egli constata che l’Italia aveva concesso alla reclamante una protezione provvisoria conforme al diritto UE, equiparabile allo statuto di protezione «S» svizzero. Secondo la sentenza del Tribunale, il fatto che il permesso precedente sia scaduto dopo la partenza volontaria della ricorrente dall’Italia non cambia alcunché circa l’esistenza di una protezione alternativa valida. In effetti, per l’Italia vige tuttora l’obbligo di proteggere provvisoriamente le persone di nazionalità ucraina in virtù del regolamento UE (prorogato fino al 4 marzo 2027), per cui si presume che in caso di ritorno della ricorrente in Italia lo statuto di protezione scaduto venga riattivato o che la stessa possa richiedere e ottenere nuovamente protezione in questo Paese.

Il TAF precisa espressamente che per rifiutare lo statuto di protezione «S» non occorra una previa garanzia di riammissione dello Stato terzo, a condizione che vi sia una protezione alternativa valida e che la persona interessata possa entrare in tale Stato senza ulteriori ostacoli. Tali requisiti risultano soddisfatti nella fattispecie. 

Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

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1 Questa sentenza è stata sottoposta a una procedura di coordinamento svolta dai giudici delle Corti IV e V riunite. L'apprezzamento giuridico è valido non solo nella fattispecie ma in modo generale per una serie di procedimenti.

Contatto

Artur Zazo
Artur Zazo

Responsabile della comunicazione