Comunicato stampa relativo alla sentenza B-531/2020
Mantenuto il divieto di un prodotto fitosanitario contenente clorotalonil
La revoca dell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario contenente clorotalonil era legittima. Il Tribunale amministrativo federale respinge il ricorso di Syngenta.
In seguito a una verifica mirata nel dicembre 2019, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ha revocato l’autorizzazione ai prodotti fitosanitari basati sul principio attivo clorotalonil. Secondo l’UFAG, l’impiego di questa sostanza può condurre alla formazione di prodotti di degradazione nocivi alla salute (metaboliti) che possono giungere nelle acque sotterranee e nell’acqua potabile. Il divieto era stato disposto con effetto immediato, ossia senza concedere un termine per la vendita e l’uso delle scorte. La procedura di verifica e la decisione dell’UFAG sono state anticipate da un procedimento nell’UE, sfociato nell’aprile 2019 nella decisione della Commissione europea di non rinnovare l’autorizzazione del principio attivo a causa dell’inquinamento delle acque sotterranee e dell’acqua potabile e della pericolosità per i pesci e gli anfibi (rane, tritoni ecc.). Questa decisione è stata confermata in ultima istanza.
Nel gennaio 2020 la Syngenta Agro SA, società che commercializza un prodotto fitosanitario contenente la sostanza controversa, ha impugnato la decisione dell’UFAG dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). Syngenta ha sostenuto che i metaboliti R471811 (M4) e R417888 (M12), più volte rilevati nelle acque sotterranee, non fossero affatto nocivi (ossia tossicologicamente rilevanti) alla salute. In una perizia, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), che aveva partecipato alla procedura di verifica dell’UFAG in veste di autorità specializzata, li avrebbe infatti valutati «non rilevanti». In sede di ricorso, in qualità di nuovo servizio di omologazione e istanza inferiore, l’USAV ha per contro argomentato che, a dispetto della perizia, tutti i metaboliti del clorotalonil devono essere considerati «rilevanti». A prescindere da ciò, l’USAV ha ritenuto che vi fossero superamenti dei valori limite e che l’impiego di clorotalonil comportasse un pericolo per la salute. Tale posizione dell’USAV era sostenuta anche dal WWF Svizzera con argomenti simili.
Valutazione secondo il nuovo diritto
Nella sua sentenza il TAF esamina innanzitutto la questione del diritto applicabile, constatando che l’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF), totalmente riveduta ed entrata in vigore il 1° dicembre 2025, non trova applicazione nel caso in esame. Sono per contro da prendere in considerazione le modifiche di singoli articoli di legge entrate in vigore dopo l’emanazione della decisione, ma prima dell’entrata in vigore della revisione totale dell’ordinanza. Uno di questi, l’articolo 24 capoverso 2bis OPF, prescrive la ripresa dei risultati della valutazione effettuata nel quadro della procedura di omologazione nell’UE. In tale ambito, sia l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nelle sue raccomandazioni all’attenzione della Commissione europea, sia quest’ultima nella propria decisione, avevano evidenziato l’elevata pericolosità dell’uso di clorotalonil per i pesci e gli anfibi. Già solo sulla base di questi elementi, il TAF giunge alla conclusione che la revoca dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario contenente clorotalonil sia legittima e che il ricorso vada respinto.
Mancato rispetto dei valori limite
Il Tribunale esamina in seguito la revoca dell’autorizzazione, motivata essenzialmente dall’inquinamento delle acque sotterranee, anche alla luce del diritto anteriore, giungendo allo stesso risultato. Dapprima respinge l’argomentazione secondo cui tutti i metaboliti del clorotalonil sono rilevanti. A suo dire, va mantenuta invece la classificazione come “non rilevanti” per quattro metaboliti, tra cui l’R471811 (M4) e R417888 (M12), riscontrati relativamente spesso nelle acque sotterranee. La presenza di questi metaboliti non rilevanti in concentrazioni superiori a 0,1 microgrammi per litro nelle acque sotterranee non giustificherebbe da sola la revoca, in quanto tale valore limite per l’acqua potabile si applica solo ai metaboliti rilevanti (nocivi per la salute). Poiché però nelle acque sotterranee sono stati sporadicamente riscontrati anche metaboliti rilevanti di clorotalonil in concentrazioni superiori a 0,1 microgrammi per litro e non è quindi possibile dimostrare il rispetto dei valori limite, la revoca dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario contenente clorotalonil si rivela legittima, oltre che al menzionato aspetto della pericolosità per l’ambiente, anche per motivi di protezione delle acque sotterranee e dell’acqua potabile.
Legittimità della mancata concessione di un termine per la vendita e l’uso delle scorte
Sono respinte anche le argomentazioni della ricorrente contro la mancata concessione del termine per la liquidazione e l’esaurimento delle scorte. Ad essere determinante è in particolare la pericolosità per gli anfibi e i pesci.
Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.
Contatto
Rocco Maglio
Addetto stampa