Comunicato stampa relativo alla sentenza F-4658/2023

Relazione tra espulsione e ammissione provvisoria secondo il diritto previgente

Il Tribunale amministrativo federale ha accolto il ricorso di un cittadino iracheno che si era opposto all’ordine di esecuzione dell’espulsione emesso dall’Ufficio federale di polizia. Dopo la pronuncia dell’espulsione l’uomo era stato ammesso provvisoriamente, cosa ancora possibile nel diritto previgente. In presenza di un’ammissione provvisoria sta, se del caso, alla Segreteria di Stato della migrazione revocarla e ordinare l’esecuzione dell’espulsione.

07.11.2025

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Il TAF ha annullato la decisione di esecuzione, poiché fedpol non era più autorizzato a pronunciarla. (Immagine: Keystone)
Il TAF ha annullato la decisione di esecuzione, poiché fedpol non era più autorizzato a pronunciarla. (Immagine: Keystone)

Al richiedente era stato concesso l’asilo in Svizzera nel 2002. Nel 2009, scoperto che durante la procedura di asilo aveva fornito false indicazioni sulla sua identità, gli era stato revocato l’asilo e disconosciuta la qualità di rifugiato. Nel 2014 il Tribunale penale federale l’aveva condannato fra l’altro per sostegno a un’organizzazione criminale. Nel 2018 l’Ufficio federale di polizia (fedpol) aveva disposto l’espulsione dell’uomo dalla Svizzera, ma aveva ritenuto che a quel momento il suo rinvio in Iraq fosse inammissibile secondo il diritto internazionale. Aveva quindi rimandato l’esecuzione dell’espulsione e trasmesso l’incarto alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) affinché esaminasse la possibilità di rilascio di un’ammissione provvisoria, che la SEM ha concesso nel 2021. Nel luglio 2023 fedpol ha poi ordinato l’esecuzione dell’espulsione rimandata nel 2018, ritenendo nel frattempo ammissibile il rinvio. Contro tale ordine l’interessato ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF).

Espulsione e ammissione provvisoria: l’esecuzione dell’una può avvenire solo in caso di revoca dell’altra
Il caso si basa su una particolare fattispecie che nell’attuale situazione giuridica non può più verificarsi: il ricorrente, oggetto di espulsione, è al tempo stesso ammesso provvisoriamente. In base al diritto allora vigente la SEM aveva infatti ordinato l’ammissione provvisoria dopo che fedpol aveva disposto l’espulsione e ne aveva in seguito rimandato l’esecuzione.

In una sentenza di principio il Tribunale ha stabilito che, in questa fattispecie retta dal diritto previgente, l’esecuzione dell’espulsione non può essere ordinata fintanto che è in essere un’ammissione provvisoria. Tantomeno poteva farlo fedpol, che aveva disposto l’espulsione rimandandone all’epoca l’esecuzione. Incombe alla SEM verificare periodicamente se siano ancora soddisfatte le condizioni per l’ammissione provvisoria (nel caso specifico, se il rinvio in Iraq del ricorrente fosse ancora inammissibile secondo il diritto internazionale). Se la SEM giunge alla conclusione che non è più così, è questa che deve revocare l’ammissione provvisoria e ordinare l’esecuzione dell’espulsione originariamente pronunciata. Poiché al momento della decisione del luglio 2023 il ricorrente era stato ammesso provvisoriamente, fedpol non era più autorizzato a ordinare l’esecuzione dell’espulsione. Il TAF ha pertanto annullato la decisione in quanto illegale.

Correzione legislativa e significato della sentenza
La situazione giuridica secondo cui il ricorrente, oggetto di espulsione, poteva essere ammesso provvisoriamente, è stata nel frattempo corretta dal legislatore. In seguito alla revisione nel 2022 dell’articolo 83 capoverso 9 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), dopo il passaggio in giudicato di un’espulsione non si può più disporre un’ammissione provvisoria, che successivamente dovrebbe essere revocata per permettere l’esecuzione dell’espulsione. In futuro, sarà sempre fedpol a decidere autonomamente in merito all’esecuzione delle espulsioni da esso disposte.

Agli ultimi casi ancora pendenti retti dal diritto previgente, nei quali un’espulsione coesiste con un’ammissione provvisoria, sarà applicata la presente sentenza di principio.

La sentenza concerne la relazione tra espulsione e ammissione provvisoria secondo il diritto previgente. Non ha per effetto quello di impedire l’esecuzione dell’espulsione di persone ammesse provvisoriamente come nel caso del ricorrente, bensì chiarisce che per farlo occorre revocare l’ammissione provvisoria. L’eventuale revoca dell’ammissione provvisoria e il conseguente ordine di esecuzione dell’espulsione sono compito della SEM.

Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

Contatto

Rocco Maglio
Rocco Maglio

Addetto stampa